Cassazione Penale, Sentenza n. 39544/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 15/10/2021, che aveva riqualificato i fatti come il reato previsto dall'art. 393 c.p. e rideterminato la pena. Il difensore ha dedotto l'improcedibilità del reato per estinzione dovuta a remissione di querela con contestuale accettazione (remissione del 21/10/2016 riferita alla querela del 15/07/2016) e, in via subordinata, ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p., avendo il procedimento riguardato un reato procedibile a querela di parte e risultando dagli atti la remissione del 21/10/2016 con accettazione. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese, richiamando l'art. 83, comma 2, del dPR n.115/2002 secondo cui la liquidazione nel giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Norme richiamate
Il reato procedibile a querela di parte si estingue quando interviene remissione della querela con accettazione; la Corte ha ritenuto che tale condizione si sia verificata e ne ha disposto l'estinzione.
Norma cui la Corte d'Appello aveva riqualificato i fatti; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata non per vizio di qualificazione, ma perché il reato stesso è estinto per remissione di querela.
Eccezione sollevata in subordine dal difensore (mancata applicazione), ma divenuta irrilevante alla luce dell'estinzione del reato; la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi sul punto.
art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Ai sensi della norma le spese sono state poste a carico dell'imputato; la sentenza di annullamento non ha esonerato il soggetto dalla condanna alle spese processuali.
art. 83, comma 2, dPR n.115/2002
"La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato"
La Corte ha ritenuto improcedibile decidere sulla istanza di liquidazione delle spese in Cassazione, essendo tale competenza rimessa al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela con accettazione estingue il reato (art. 152 c.p.); il giudice deve verificare la presenza di atti probatori che attestino la remissione e la sua accettazione.
- La remissione di querela deve essere specificamente riferibile alla querela originaria e risultare dagli atti (data/oggetto) per produrre l'effetto estintivo: la Corte esamina i verbali prodotti per verificarne efficacia.
- L'estinzione del reato per remissione rende irrilevanti le questioni relative a riqualificazioni del fatto o a profili sanzionatori (es. applicazione di benefici), salvo che la remissione non sia contestata o viziata.
- L'estinzione non esclude automaticamente la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato: il giudice può comunque addebitare le spese conformemente alle norme procedurali (art. 340 c.p.p.).
- Le istanze di liquidazione delle spese in Cassazione possono essere dichiarate non luogo a provvedere se la normativa attribuisce la competenza alla fase successiva o al giudice che pronuncerà in sede di rinvio (art. 83 dPR n.115/2002); pertanto la liquidazione viene spesso rimessa al giudice di rinvio o a quello che ha emesso la sentenza definitiva.
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