Cassazione Civile, Ordinanza n. 04815/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e aveva confermato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2007, relativo al recupero a tassazione, ai fini IRAP, di costi ritenuti indeducibili. Il ricorso era articolato in sette motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando la documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, e al pagamento dovuto. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di informazioni scritte richieste dalla Corte, ha aderito all’istanza, dando atto dell’intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in presenza delle condizioni di legge e dell’adempimento, comporti l’estinzione del processo. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, evidenziando che tale misura non si estende ai casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
definizione agevolata del carico iscritto a ruolo
l’adesione alla definizione agevolata, con il relativo adempimento, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e implica la rinuncia ai giudizi pendenti sul medesimo carico
conversione del d.l. n. 193 del 2016
norma richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
cessazione della materia del contendere nel processo tributario
la definizione agevolata del credito tributario iscritto a ruolo, se perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
spese del giudizio estinto
nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ulteriore contributo unificato
la misura ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamo alla norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato
Cass., 30 novembre 2018, n. 31021
precedente richiamato a sostegno dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394
precedente richiamato a sostegno dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata e della rinuncia implicita al ricorso
Cass., 6 agosto 2019, n. 20967
precedente richiamato per affermare che l’attestazione di ammissione alla procedura esprime inequivoca rinuncia al ricorso
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
precedente richiamato per escludere l’ulteriore contributo unificato nei casi non tipizzati
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
precedente richiamato per limitare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
precedente richiamato per limitare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata del carico iscritto a ruolo, quando sia perfezionata con il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
- La domanda di definizione agevolata, accompagnata dall’attestazione di ammissione alla procedura e dall’adempimento richiesto, equivale a una rinuncia al ricorso pendente sul medesimo carico tributario.
- Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione prevista dalla legge.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la previsione è eccezionale e si applica solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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