Cassazione Civile, Ordinanza n. 15380/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di mediazione immobiliare avente ad oggetto la vendita di un appartamento. La società di mediazione aveva fatto visionare l'immobile a un potenziale acquirente, il quale aveva formulato una proposta di acquisto poi respinta dai venditori tramite il loro procuratore. Circa un anno dopo, lo stesso immobile veniva venduto al medesimo soggetto, a prezzo inferiore, senza ulteriore intervento della mediatrice, che nel frattempo aveva promosso azioni monitorie per ottenere la provvigione sia dai venditori sia dall'acquirente. Nei giudizi di merito la Corte d'appello aveva escluso il nesso causale tra l'attività mediatoria del 2010 e la vendita del 2011, revocando il decreto ingiuntivo contro i venditori e negando il diritto alla provvigione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza tra mediatrice e acquirente, passata in giudicato, avesse già riconosciuto il diritto alla provvigione e dovesse spiegare efficacia riflessa anche nel rapporto con i venditori; 2) omesso esame di un fatto storico decisivo, individuato nel passaggio in giudicato di quella precedente sentenza; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse richiamato precedenti giurisprudenziali incompatibili con la soluzione adottata. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la sentenza impugnata era stata notificata e la ricorrente aveva depositato copia priva della relata di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha comunque esaminato i motivi ritenendoli infondati, escludendo sia la deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno in mancanza di valida documentazione tempestiva, sia l'efficacia riflessa del giudicato rispetto al diverso e autonomo rapporto tra mediatrice e venditori, sia la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la società ricorrente, pur avendo indicato che la sentenza d'appello era stata notificata, non ha depositato la copia della sentenza con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. In via subordinata, la Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: il primo perché il giudicato esterno invocato non era deducibile validamente in cassazione e, comunque, non era opponibile al diverso rapporto con i venditori; il secondo perché il preteso fatto decisivo non era stato oggetto di discussione tra le parti; il terzo perché la motivazione della sentenza impugnata non era affetta da contraddizioni irriducibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti, con distrazione in favore del difensore dei coniugi venditori, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente alleghi espressamente o implicitamente la notifica della sentenza.
La produzione documentale in cassazione è ammessa solo entro i limiti dei documenti attestanti fatti sopravvenuti rilevanti, come il successivo formarsi del giudicato; non consente di sanare in ogni caso la carenza documentale della fase di merito.
Il giudicato vincola le parti del rapporto e, solo in casi rigorosi, può esplicare efficacia riflessa verso terzi non titolari di un rapporto autonomo e non esposti a pregiudizio giuridico.
È richiamato come parametro di censura per violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
È invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione illogica/contraddittoria, ma la Corte esclude il vizio.
Il presunto omesso esame del fatto storico è inammissibile/infondata perché la questione non era stata discussa nei gradi di merito.
L'attestazione di passaggio in giudicato è necessaria per provare la formazione del giudicato esterno.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- Il giudicato esterno può essere rilevato in cassazione solo se risulta da documentazione valida e tempestivamente prodotta; non è sufficiente una copia della sentenza priva di attestazione del passaggio in giudicato.
- L'efficacia riflessa del giudicato verso terzi è configurabile solo in presenza di un rapporto giuridico dipendente o subordinato e non autonomo; se il terzo è titolare di una situazione giuridica autonoma e può subire pregiudizio dal giudicato, l'estensione non è ammessa.
- In tema di mediazione, il diritto alla provvigione presuppone che la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'attività del mediatore; la mera precedente messa in relazione delle parti non basta se il successivo contratto deriva da un autonomo contatto non agevolato dal mediatore.
- Il vizio di motivazione per contraddittorietà è escluso quando la sentenza espone in modo chiaro la propria ratio decidendi; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Un fatto storico può essere scrutinato ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo se è stato oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito.
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