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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03523/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice aveva eseguito lavori di ricostruzione e ripristino di un immobile danneggiato da eventi sismici. I committenti avevano contestato gravi vizi dell'opera e proposto domanda riconvenzionale risarcitoria contro l'appaltatrice e contro il direttore dei lavori, chiamando in garanzia anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c., accertando che i difetti dipendevano dall'impiego di materiale ligneo diverso e inidoneo rispetto a quello previsto dal progetto, e avevano affermato la responsabilità solidale dell'appaltatrice e del direttore dei lavori. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: tardività della denuncia dei vizi e decorrenza del termine di decadenza; erronea esclusione del concorso causale di una successiva impresa che aveva eseguito altre opere; vizi motivazionali e omessa pronuncia sulla valutazione della c.t.u.; errata esclusione della tesi del "nudus minister"; omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del corrispettivo residuo. Il direttore dei lavori ha proposto ricorso incidentale per negare la propria responsabilità, contestando la sussistenza del nesso causale e dei suoi obblighi di controllo. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la garanzia dovesse essere limitata alla sola quota di responsabilità del direttore dei lavori e comunque entro i limiti della polizza, lamentando che la Corte d'appello non avesse scisso e graduato le responsabilità tra appaltatrice e professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e entrambi i ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della società appaltatrice, confermando che l'azione dei committenti non era decaduta perché il termine ex art. 1669 c.c. decorre dalla effettiva conoscenza oggettiva dei vizi e della loro causa; ha confermato inoltre che i vizi erano imputabili in via esclusiva all'appaltatrice, che non aveva provato né l'intervento causale dell'impresa successiva né di aver agito come mero esecutore passivo delle istruzioni dei committenti. Ha ritenuto corretto anche il rigetto della pretesa dell'appaltatrice al saldo residuo, poiché il grave inadempimento e la responsabilità per rovina/difetti dell'opera giustificavano il mancato pagamento. Quanto al direttore dei lavori, la Corte ha confermato la sua corresponsabilità: il controllo sulla conformità dei materiali e dell'esecuzione rientra nei suoi doveri professionali e la sua omissione integra responsabilità. Infine, ha respinto il ricorso della compagnia assicuratrice, affermando che la manleva opera nei limiti del massimale e della sola quota di danno riferibile all'assicurato, che nel caso era stata apprezzata come paritaria rispetto a quella dell'appaltatrice; ne consegue il rigetto di tutte le impugnazioni e la condanna della ricorrente principale alle spese, con compensazione delle spese tra gli altri rapporti processuali.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per rovina e gravi difetti dell'opera si applica anche agli interventi di ristrutturazione; il termine per la denuncia decorre dalla conoscenza apprezzabile e oggettiva dei vizi e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente contestava il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che i committenti avessero assolto il proprio onere dimostrando l'esistenza dei vizi e la loro riconducibilità all'appaltatrice.

  • art. 1227 c.c.

    È stato escluso che la successiva impresa potesse integrare una concausa idonea a ridurre la responsabilità dell'appaltatrice, sulla base dell'accertamento di merito circa la riconducibilità esclusiva dei danni ai vizi originari dell'opera.

  • art. 2055 c.c.

    È stata confermata la responsabilità solidale tra appaltatrice e direttore dei lavori per il concorso causale delle rispettive condotte nella produzione del danno; in difetto di una graduazione specifica, la responsabilità è stata apprezzata come paritaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente; il giudice di merito non era tenuto a replicare analiticamente a ogni singola contestazione quando il percorso argomentativo risultava intelligibile.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello, con il proprio ragionamento decisorio, aveva comunque rigettato implicitamente la domanda di saldo residuo dell'appaltatrice.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione contestare la valutazione del materiale istruttorio sotto forma di violazione dell'art. 115 c.p.c., se in realtà si chiede una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono; non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica diversità tra le motivazioni delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state in larga parte ricondotte a rivalutazioni del fatto e quindi dichiarate inammissibili o infondate; il controllo di legittimità non consente una nuova lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza sono state respinte perché i ricorsi contenevano gli elementi richiesti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È stata ritenuta sussistente l'indicazione degli atti e documenti rilevanti, con conseguente superamento dell'eccezione di improcedibilità.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'inammissibilità in limine delle impugnazioni per manifesta infondatezza alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 1917 c.c.

    La garanzia assicurativa del professionista è stata ricondotta ai limiti del contratto e del massimale, operando nei confronti della sola quota di danno ad esso imputabile.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto di assicurazione vincola le parti nei limiti pattuiti; la clausola sulla non solidarietà non esclude la garanzia ma ne delimita l'operatività secondo il testo contrattuale.

  • art. 1882 c.c.

    Richiamato per qualificare il contratto di assicurazione come fonte di garanzia nei limiti convenuti.

  • art. 1905 c.c.

    La copertura assicurativa è circoscritta al rischio dedotto in polizza e nei limiti pattuiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo i ricorsi rigettati, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., la disciplina si applica anche alle opere di ristrutturazione di edifici preesistenti, non solo alle nuove costruzioni.
  • Il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza oggettiva e apprezzabile della gravità dei vizi e della loro origine causale; meri sospetti o manifestazioni ancora incerte non fanno decorrere la decadenza.
  • L'appaltatore che esegue l'opera con materiali difformi o inidonei risponde integralmente dei vizi dell'opera, salvo che provi di avere agito come mero esecutore delle istruzioni del committente dopo avere manifestato il proprio dissenso su istruzioni palesemente errate.
  • Il concorso di un'impresa successivamente intervenuta nei lavori non esclude la responsabilità dell'appaltatore originario se il giudice di merito accerta che i danni derivano in via causale ed essenziale dai vizi originari dell'opera.
  • Il direttore dei lavori risponde quando ometta di vigilare sulla conformità dell'esecuzione e dei materiali al progetto e alle regole tecniche; i suoi doveri comprendono anche il controllo sulla rispondenza dei materiali impiegati.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o del merito sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non legali.
  • In presenza di "doppia conforme" il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che sia dedotta e dimostrata una divergenza tra le motivazioni delle due decisioni di merito.
  • La garanzia assicurativa del professionista va interpretata secondo il contratto: la clausola che esclude la solidarietà non elimina la copertura, ma la limita alla quota di responsabilità dell'assicurato e comunque entro il massimale pattuito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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