Sentenza n. 2122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00654/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda di accesso difensivo ex art. 116, comma 2, c.p.a. e ordinato alla Regione Calabria l’ostensione della documentazione richiesta da Ecosfera Servizi s.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ecosfera Servizi s.p.a., affidataria della successiva convenzione Consip SIE4, aveva chiesto l’accesso alla documentazione relativa alla rinegoziazione con proroga, in favore di Siram s.p.a., del contratto stipulato in adesione alla convenzione Consip SIE3 per i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti del Consiglio regionale della Calabria. L’amministrazione aveva inizialmente osteso solo parzialmente la documentazione. Il TAR aveva accolto la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti dell’accesso difensivo e non adeguatamente dimostrate esigenze di segretezza. Siram ha appellato l’ordinanza deducendo error in iudicando, erroneità dell’accoglimento dell’istanza di accesso e violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990, dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di logicità e ragionevolezza. La Regione Calabria ha chiesto l’accoglimento dell’appello; Ecosfera ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva già osteso, l’11 novembre 2025, i documenti oggetto dell’istanza, conformandosi all’ordinanza appellata. L’appellante non poteva quindi più conseguire, mediante la riforma dell’ordinanza, l’utilità di impedire un’ostensione ormai avvenuta. Il Collegio ha escluso che il riferimento a eventuali future azioni risarcitorie conservasse l’interesse all’accertamento dell’illegittimità: l’art. 34, comma 3, c.p.a. è riferibile alla sola azione di annullamento e non all’azione in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. Inoltre, l’ostensione successiva era riconducibile al comportamento dell’amministrazione conseguente all’ordinanza impugnata, mentre il giudizio aveva ad oggetto la legittimità del diniego parziale originario. La decisione è stata esclusivamente processuale, senza esame dei motivi relativi alla sussistenza del diritto di accesso, ai limiti derivanti dalla segretezza o alla disciplina dell’accesso agli atti di gara. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e la definizione in rito.
Norme richiamate
Disciplina la domanda giudiziale in materia di accesso proposta nel corso del giudizio; nel caso concreto costituiva il fondamento della domanda di ostensione accolta dal TAR.
È stato richiamato quale fondamento della rilevazione officiosa, previamente segnalata in camera di consiglio, della sopravvenuta carenza di interesse.
Consente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento quando non sia più utile l’annullamento, ma secondo il Collegio tale previsione riguarda la sola azione di annullamento e non l’azione in materia di accesso ex art. 116 c.p.a.
Richiamato dall’appellante tra le norme asseritamente violate; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
Richiamato dall’appellante in relazione ai limiti dell’accesso; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
Richiamato dall’appellante in relazione all’accesso agli atti delle procedure di affidamento; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio promosso contro un diniego o un parziale diniego di accesso, l’amministrazione ostende i documenti richiesti in conformità alla pronuncia impugnata, l’appello proposto dal controinteressato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non è più conseguibile l’utilità di impedire l’ostensione ormai avvenuta.
- L’art. 34, comma 3, c.p.a., che consente l’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento quando non sia più utile il suo annullamento, è riferito all’azione di annullamento e non si estende automaticamente all’azione in materia di accesso disciplinata dall’art. 116 c.p.a.
- Nel giudizio di accesso, l’ostensione successiva determinata dall’esecuzione della pronuncia impugnata non comporta la necessità di accertare la legittimità del diniego originario ai fini di eventuali future azioni risarcitorie, quando l’oggetto del giudizio sia esclusivamente la pretesa ostensiva e non sia stata proposta una distinta domanda risarcitoria.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina la perdita dell’interesse all’impugnazione anche quando l’appellante intenda contestare nel merito la spettanza dell’accesso, perché la decisione non potrebbe più produrre l’effetto pratico di impedire la divulgazione già realizzata.
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