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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28342/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione: (1) per i maltrattamenti (art. 572 c.p.) ha contestato la sussistenza dell'elemento dell'abitualità e del dolo, sostenendo che le condotte derivavano da perdita di controllo dovuta ad astinenza/tossicodipendenza; (2) per l'estorsione (artt. 629 e 649 c.p.) ha lamentato che la condanna si è basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa senza un'adeguata verifica della loro attendibilità e che mancava la prova della effettiva consegna del denaro (consumazione vs tentativo); (3) per la violazione del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.) ha affermato l'assenza del dolo, sostenendo di essersi recato dall'anziana madre solo per recuperare effetti personali; (4) ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva (artt. 62-bis e 69 c.p.), prospettando anche una questione di incostituzionalità per assenza di deroga in caso di percorso di disintossicazione (riferimento agli artt. 90 e 94 d.P.R. 309/90).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha: (1) dichiarato il primo motivo aspecifico e insindacabile in cassazione, confermando la valutazione di merito sulla sussistenza dei maltrattamenti e sul dolo non escluso dallo stato di alterazione da stupefacenti; (2) escluso il secondo motivo come riproposizione di fatti (vietata in cassazione) e ritenuto congrua la valutazione della credibilità della vittima e la prova della estorsione consumata; (3) respinto il terzo motivo rilevando che l'art. 387-bis richiede solo il dolo generico (consapevolezza e volontà di violare il divieto), quindi irrilevante il movente addotto; (4) considerato inammissibile il quarto motivo quanto al vizio di diritto in sede di legittimità, ritenendo corretto il giudizio di equivalenza che ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva per la gravità e la reiterazione delle condotte. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità, pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la sussistenza del dolo nei maltrattamenti non sia automaticamente esclusa dallo stato di alterazione da stupefacenti: bisogna valutare se l'agente sia stato comunque in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento voluto; la mera affermazione di tossicodipendenza senza prova dell'incapacità di volere è insufficiente a escludere il dolo

  • art. 629 cod. pen.

    L'estorsione può essere affermata sulla base di dichiarazioni della persona offesa ritenute credibili e coerenti con il quadro probatorio; la Cassazione non rivaluta i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di manifeste contraddizioni

  • art. 649 cod. pen.

    Norma citata in relazione ai reati contestati (menzione insieme all'art. 629); la Corte ha trattato la questione come valutazione di merito non sindacabile in cassazione

  • art. 387-bis cod. pen.

    Per la violazione del divieto di avvicinamento è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della prescrizione e volontà di trasgredirla); i motivi o il movente non incidono sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la valutazione della loro rilevanza e della loro prevalenza rispetto alle aggravanti è esercizio di giudizio di merito

  • art. 69 cod. pen.

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva (comma quarto) è stato correttamente applicato dai giudici di merito; il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e non richiede analitica esposizione dei criteri impiegati

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in connessione alla recidiva (menzione nell'ambito del divieto previsto dall'art. 69); la recidiva valorizzata come elemento ostativo alla prevalenza delle attenuanti

  • art. 69-bis cod. pen.

    La questione di costituzionalità prospettata non è stata ritenuta rilevante per il caso concreto in quanto il rigetto delle attenuanti è fondato su motivazione fattuale indipendente da un eventuale vizio di costituzionalità

  • artt. 90 e 94 d.P.R. 309/90

    Citate dalla difesa quale fondamento per sostenere un trattamento di favore per il tossicodipendente che intraprende un percorso terapeutico; la Corte ha ritenuto tale riferimento non decisivo per prevalere sulle valutazioni di merito che hanno escluso le attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e, constatata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: i motivi che ripropongono esclusivamente censure di merito o una diversa lettura delle prove sono inammissibili o infondati se la motivazione di merito è coerente
  • La tossicodipendenza o lo stato di alterazione non escludono automaticamente il dolo; spetta alla difesa provare che l'agente era incapace di volere o agire in modo volontario al momento del fatto
  • La credibilità della persona offesa è una questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o vizi logico-giuridici della valutazione
  • Per configurare l'estorsione è sufficiente che le condotte intimidatorie abbiano determinato la corresponsione di denaro laddove ciò sia accertato con elementi probatori valutati dal giudice; l'assenza di una prova diretta non esclude la consumazione se il quadro probatorio è congruo
  • Il reato di violazione del divieto di avvicinamento (art. 387-bis) richiede la consapevolezza della misura e la volontà di violarla; il movente è irrilevante ai fini dell'elemento soggettivo
  • La valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva è discrezionale; l'impugnazione in cassazione richiede di dimostrare un vizio di logica o di diritto nella motivazione, non una semplice diversa opinione
  • Le questioni di costituzionalità sollevate in cassazione sono rilevanti solo se possono effettivamente incidere sull'esito del giudizio; se il rigetto delle richieste è fondato su motivi di fatto idonei a mantenerne ferma la decisione, la questione costituzionale può essere dichiarata irrilevante

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