Cassazione Penale, Sentenza n. 1778/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). Il ricorrente deduceva errata interpretazione dell'art. 612 c.p., sostenendo l'assenza del requisito di offensività e che le espressioni minatorie erano state rese in forma condizionata e, secondo precedente giurisprudenza invocata, non punibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla non offensività, richiamando la ricostruzione fattuale delle sentenze di merito: il ricorrente aveva pronunciato frasi minacciose in una seduta pubblica del consiglio comunale, dopo un consistente lasso di tempo dal ritrovamento di un volantino, mostrando una preparazione e una finalità intimidatoria idonea a limitare l'operato dei consiglieri di minoranza. La Corte ha precisato che la minaccia condizionata è punibile, salvo le ipotesi in cui sia diretta esclusivamente a prevenire un'azione illecita o inopportuna del destinatario e costituisca rappresentazione di una reazione legittima. Condanna confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere le spese delle parti civili per euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il reato di minaccia è integrato anche da minacce espresse in forma condizionata, salvo che tali espressioni siano rivolte esclusivamente a dissuadere da un'azione illecita o inopportuna e rappresentino la reazione legittima alla possibile realizzazione di quella azione.
Le censure generiche di fatto alla motivazione sono inammissibili in Cassazione quando non siano specificamente fondate su violazioni di legge.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Norma processuale richiamata per consentire la requisitoria scritta telematica del Pubblico Ministero generale presso la Corte di Cassazione (riferimento procedurale, non sostanziale).
Massime di principio
- La punibilità della minaccia va valutata in concreto: luogo, modalità, destinatari e finalità sono elementi essenziali per determinare l'offensività giuridica della condotta.
- La minaccia condizionata è generalmente perseguibile, salvo quando sia manifestamente diretta a prevenire un comportamento illecito o inopportuno del destinatario e rappresenti una reazione legittima a tale rischio.
- Esporre minacce in sedi pubbliche e in presenza di elementi di premeditazione o di intenzione di incidere sull'agire istituzionale amplifica la rilevanza penale della condotta.
- In Cassazione le critiche generiche alla motivazione sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o vizii logico-giuridici nella motivazione.
- In caso di conferma della responsabilità penale, il condannato può essere obbligato anche al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili oltre alle spese processuali.
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