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Sentenza

Sentenza n. 8864/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 5164/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 35189/2023.

Giustizia amministrativa202513942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e regolarmente notificata, che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando l’amministrazione all’adempimento in forma specifica mediante accesso alla piattaforma informatica e al sistema di acquisto, per l’importo complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei giudicati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all’amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge. In presenza dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del titolo. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il Ministero deve quindi dare esecuzione alla sentenza civile. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e dell’elevato numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale favorevole alla parte privata sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta sulla base dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice deve concentrarsi sull’effettiva attuazione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di infruttuoso decorso del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne la valutazione a un momento successivo, qualora l’amministrazione persista nell’inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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