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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35083/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva cessato l'attività nel 2013 e aveva presentato la dichiarazione nel 2014 esponendo un credito IVA relativo all'anno 2013. In un primo momento il credito era stato indicato in modo compatibile con l'utilizzo in compensazione, ma successivamente la contribuente aveva chiesto il rimborso del medesimo credito nel 2017. L'Ufficio aveva negato il rimborso e i giudici di merito avevano ritenuto maturata la decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'esposizione del credito in dichiarazione fosse già sufficiente a manifestare la volontà di non perderlo e, quindi, a fondare il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto non decisivo il rilievo della CTR sulla cessazione dell'attività anteriore alla dichiarazione, richiamando il principio per cui, quando il credito IVA non è più detraibile per cessazione dell'attività o per altre ipotesi eccezionali in cui non è possibile la compensazione, la domanda di rimborso è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione e non alla decadenza biennale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Inoltre, l'esposizione del credito in dichiarazione, ancorché erroneamente collocata nel quadro relativo alla compensazione, è stata ritenuta espressione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di rimborso dell'eccedenza IVA maturata da un soggetto che ha cessato l'attività, e che quindi non può più recuperare il credito mediante detrazione nell'anno successivo, si fonda sull'art. 30 d.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, non alla decadenza biennale prevista in via residuale dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando l'istanza del contribuente sia formalmente prospettata come compensazione, ma la compensazione sia ormai impossibile per eventi eccezionali come cessazione dell'attività o morte del contribuente, deve essere valorizzata la sostanza della pretesa, che si traduce in richiesta di rimborso del credito.
  • L'esposizione del credito nella dichiarazione, anche se collocata per errore nel quadro relativo alla compensazione, può integrare una manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di ottenere il rimborso, ove il credito non sia più utilizzabile in detrazione.
  • Il termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 opera solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di una disciplina specifica della fattispecie da parte della normativa tributaria sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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