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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22220/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario che il traente assume essere stato alterato prima dell'incasso, sia nell'importo sia nel nominativo del beneficiario. Il correntista ha chiesto di affermare la responsabilità della banca trattaria per avere consentito l'incasso del titolo falsificato. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, riferito alla visibilità a occhio nudo di tracciati manoscritti e dello spessore anomalo della carta, con ulteriore doglianza legata alla 'doppia conforme'; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto discusso tra le parti; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., dell'art. 1992 c.c., degli artt. 38 e 43 del r.d. n. 1763/1933 e dell'art. 2082 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto rilevare l'alterazione senza strumenti specialistici. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, evidenziando che la Corte di merito aveva motivato in modo logico e comprensibile e che l'accertamento sulla non percepibilità ictu oculi della falsificazione è valutazione di fatto non sindacabile in legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, ma anzi sufficiente e intelligibile; che il secondo motivo fosse inammissibile per la regola della doppia conforme, oltre che perché il fatto dedotto non era stato trascurato e non era decisivo; che il terzo motivo fosse inammissibile perché le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di contestare la valutazione delle prove o il cattivo esercizio del prudente apprezzamento se non nei limiti del vizio di motivazione; che il quarto motivo fosse inammissibile poiché la Corte territoriale aveva applicato correttamente il principio secondo cui la banca risponde del pagamento di assegno falsificato solo quando l'alterazione sia rilevabile ictu oculi secondo la diligenza del bancario medio, non potendosi in cassazione sovrapporre una diversa lettura del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplinata la definizione camerale e, nella decisione, richiamata anche ai fini delle statuizioni sulle somme ex art. 96 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio motivazionale è stato ridotto al minimo costituzionale; non consente di censurare il mero dissenso sulla valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    in caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    può essere invocato solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è denunciabile solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o ha dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola diversa.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello contiene un percorso argomentativo percepibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la banca deve essere valutata secondo la diligenza professionale del bancario medio, senza esigere competenze grafiche o strumenti speciali.

  • art. 1992 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità della banca nel pagamento dell'assegno falsificato.

  • art. 38 r.d. n. 1763/1933

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'assegno e dei controlli della banca.

  • art. 43 r.d. n. 1763/1933

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'assegno e dei controlli della banca.

  • art. 2082 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica le statuizioni sanzionatorie e condanna il ricorrente a somme ulteriori in conseguenza della soccombenza e della valutazione operata nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma di inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La banca trattaria o girataria che paga un assegno poi risultato falsificato risponde solo se l'alterazione era rilevabile ictu oculi secondo la diligenza professionale del bancario medio; non è richiesto l'impiego di strumenti tecnici o competenze specialistico-grafologiche.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non è deducibile il semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto o sulla preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; è ammissibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti oppure ha attribuito a una prova un regime di valutazione incompatibile con la legge.
  • In presenza di 'doppia conforme' il ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due conformi decisioni di merito.
  • L'accertamento sulla percepibilità dell'alterazione di un titolo bancario è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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