Cassazione Civile, Ordinanza n. 21204/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia trae origine da una vicenda immobiliare e proprietaria relativa a un fondo sito in Agrigento. In precedenza era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato la nullità di un atto di vendita del 1972 con cui un soggetto aveva alienato il fondo a un acquirente. Successivamente, l'erede dell'acquirente aveva trasferito nel 2003 la particella ad altri soggetti per quote. La parte attrice ha quindi agito per far dichiarare nullo o inefficace l'atto di compravendita del 2003, con domanda di rilascio dei beni e risarcimento dei danni. I convenuti hanno eccepito, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di alcuni originari convenuti e la mancata trascrizione dell'atto di citazione relativo alla precedente causa. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo che una transazione del 1989 avesse efficacia novativa rispetto al precedente rapporto e avesse definito la lite. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando la transazione come accordo novativo, incompatibile con il rapporto originario e idoneo a estinguere ogni reciproca pretesa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserita intangibilità del giudicato e per errata qualificazione della transazione come novativa; 2) violazione degli artt. 2909 e 2908 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito rilievo alla transazione nonostante il successivo giudicato formatosi in altro giudizio; 3) violazione degli artt. 115 e 183, sesto comma, c.p.c. per l'ammissione e utilizzazione di una prova documentale asseritamente non richiesta dalle parti. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché censuravano l'interpretazione della transazione, attività rimessa al giudice di merito se plausibile, e perché mancava la trascrizione sufficiente del contenuto della sentenza invocata come giudicato; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la parte non aveva dedotto di avere tempestivamente eccepito la nullità della prova documentale ai sensi dell'art. 157 c.p.c. e perché la relativa nullità era comunque sanabile se non immediatamente eccepita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché attaccavano l'interpretazione della transazione e invocavano il giudicato senza adeguata trascrizione e specificazione; il terzo perché la doglianza sulla produzione documentale era stata proposta senza dimostrare una tempestiva eccezione di nullità, con conseguente sanatoria del vizio relativo. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non essendosi costituiti gli intimati, non sono state liquidate spese di lite.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale è invocabile solo con adeguata specificazione e trascrizione del contenuto della decisione pretesamente contrastante; in difetto il motivo è inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per dedurre l'intangibilità del giudicato formale e sostanziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancata confrontabilità con la ratio decidendi.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato e degli effetti costitutivi della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
La censura sulla prova documentale è stata respinta perché la parte non ha dedotto un'immediata eccezione di nullità, necessaria per impedire la sanatoria del vizio relativo.
Il deposito documentale richiamato dalla controparte è stato ritenuto utilizzabile nel contraddittorio istruttorio; la parte ricorrente non ha però contestato tempestivamente la relativa acquisizione.
Le nullità relative in materia di prova devono essere eccepite subito dopo l'assunzione dell'atto, altrimenti si intendono sanate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'interpretazione di una transazione come novativa o non novativa è questione di merito e, in cassazione, è censurabile solo se la lettura adottata dal giudice sia priva di plausibilità o violi i canoni ermeneutici; non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa.
- La deduzione di un contrasto con il giudicato richiede la trascrizione o comunque la puntuale indicazione del contenuto della decisione asseritamente giudicata, così da consentire alla Corte di verificare l'effettiva incompatibilità tra i due decisum.
- Chi invoca il giudicato deve confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata e non limitarsi a richiamare in astratto il principio di intangibilità del giudicato.
- Le nullità relative inerenti all'assunzione o acquisizione di prove devono essere eccepite tempestivamente nella prima utile difesa dopo il compimento dell'atto; in mancanza, il vizio si sana per acquiescenza.
- In sede di legittimità, la censura processuale sulla gestione della prova deve indicare in modo specifico quando e come la nullità sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito; diversamente è inammissibile.
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