Cassazione Civile, Ordinanza n. 17893/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
Una condòmina aveva agito contro il condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei propri beni a causa di infiltrazioni di liquami e acque luride provenienti dalla colonna fecale condominiale. Il condominio, dopo la condanna in primo grado e il rigetto dell'appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa, insufficiente o apparente, sostenendo che l'evento dannoso non fosse stato adeguatamente provato e che la Corte territoriale avesse richiamato solo alcune testimonianze senza spiegare le ragioni del proprio convincimento; 2) violazione degli artt. 1226 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero fatto improprio ricorso alla liquidazione equitativa sostituendosi alla parte attrice nell'onere di provare il danno nel suo esatto ammontare; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla copertura assicurativa, deducendo che la polizza con l'assicuratore chiamato in causa fosse operante perché il premio sarebbe stato pagato prima dell'evento o comunque entro il periodo di tolleranza, e quindi la compagnia avrebbe dovuto tenere indenne il condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio e di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha osservato che la Corte d'appello aveva valutato complessivamente le prove testimoniali e peritali, ritenendo sussistente il nesso causale tra lo sversamento e il danno. Quanto alla censura sull'art. 115 c.p.c., ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non applicare la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre. La liquidazione equitativa è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito. Il terzo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile perché non indicava dove fosse stata prodotta in giudizio la ricevuta del pagamento del premio assicurativo e perché non censurava la ratio decidendi della sentenza, fondata anche sull'esclusione in polizza del danno da rigurgito fognario. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è deducibile come vizio di legittimità, ma non consente una nuova valutazione del merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice affermi espressamente di non dover osservare la regola di giudizio o decida su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
La liquidazione equitativa è legittima quando il giudice di merito spieghi le ragioni del ricorso a tale criterio e non venga richiesta una prova esatta dell'ammontare che la parte non sia concretamente in grado di fornire.
Il ricorso deve indicare specificamente dove il documento decisivo sia stato prodotto nel giudizio di legittimità; la sua omissione rende il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio: l'apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute più convincenti e la ricostruzione del fatto appartengono al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover applicare la regola del libero convincimento; non è sufficiente contestare che abbia privilegiato alcune prove rispetto ad altre.
- La motivazione è censurabile per nullità solo se mancante o meramente apparente; non lo è quando la sentenza indichi, anche sinteticamente, gli elementi probatori valorizzati e la logica della decisione.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice dia conto delle ragioni che impediscono una quantificazione analitica e giustifichi il ricorso a criteri estimativi ragionevoli.
- In sede di legittimità, il motivo fondato su documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione del loro deposito e della loro localizzazione processuale, altrimenti è inammissibile.
- Un motivo di ricorso non è ammissibile se non attacca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando contenga una censura astrattamente pertinente al tema trattato.
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