Cassazione Civile, Ordinanza n. 20268/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva imputato al contribuente, quale socio al 60% di una società a ristretta base, redditi di capitale per l’anno d’imposta 2009, assumendo la presunzione di distribuzione di utili extracontabili societari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere e compensando le spese. L’Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione dell’art. 46 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ravvisato una cessazione della materia del contendere sulla base del collegamento tra l’accertamento societario, poi annullato in autotutela, e quello emesso verso il socio; con il secondo deduce la violazione della disciplina dell’accertamento sul presupposto che la CTR abbia indebitamente ritenuto necessario, per la validità dell’accertamento al socio, che fosse integro quello emesso nei confronti della società, pur essendo l’imputazione al socio fondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ritiene infondato il secondo motivo e, per assorbimento, il primo. La Corte afferma che, in caso di società a ristretta base, l’annullamento in autotutela dell’accertamento Ires relativo agli utili extracontabili della società, annullati perché azzerati dal computo di perdite pregresse, esclude la possibilità di presumere la distribuzione di tali utili al socio e quindi di imputargli un incremento dei redditi di capitale ai fini Irpef in proporzione alla partecipazione. Ne consegue la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; non viene applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l’Agenzia è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte non accoglie la censura sull’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il motivo resta assorbito dal rigetto della doglianza principale sulla pretesa tributaria al socio.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte rileva che il riferimento corretto, evocato dalla ricorrente, è il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; la censura è comunque respinta perché l’annullamento in autotutela dell’accertamento societario esclude la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come disciplina pertinente all’accertamento tributario, in relazione alla pretesa al socio fondata sulla presunzione di utili extracontabili societari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di società a ristretta base, l’accertamento degli utili extracontabili nei confronti della società costituisce il necessario antecedente logico-giuridico della pretesa fiscale nei confronti dei soci, quando questa sia fondata sulla presunzione di distribuzione di tali utili.
- Se l’accertamento societario sugli utili extracontabili viene annullato in autotutela perché tali utili risultano inesistenti o azzerati dal computo di perdite pregresse, viene meno il presupposto per imputare al socio, pro quota, redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione degli utili.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può operare in assenza, sul piano sostanziale, di un accertamento valido dell’esistenza di tali utili in capo alla società.
- Quando il motivo decisivo attiene alla mancanza del presupposto dell’imposizione nei confronti del socio, le ulteriori censure sulla cessazione della materia del contendere restano assorbite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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