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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15296/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato, con sentenza del Tribunale di Catania confermata in appello, condanna per detenzione di marijuana ai fini di spaccio, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa. In cassazione deduceva un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando mancanza o insufficienza di motivazione sul diniego di una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, sosteneva che la Corte territoriale avesse respinto in modo apodittico la richiesta difensiva di riduzione della pena, senza confrontarsi con elementi specifici allegati in appello: licenziamento dal lavoro, nascita di un secondo figlio, disoccupazione della compagna, condotta processuale ed extraprocessuale collaborativa e assenza di supporto sociale e familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla dosimetria della pena fosse sufficiente, benché sintetica, perché dava conto della già avvenuta mitigazione del trattamento sanzionatorio in primo grado mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, valorizzando le modalità del fatto, la condotta processuale e le dichiarazioni confessorie. La Corte ha inoltre richiamato la gravità concreta del fatto, osservando che la condanna riguardava la detenzione ai fini di spaccio di marijuana per un quantitativo non trascurabile, pari a 1.500 grammi. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nella specie marijuana in quantità rilevante

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    utilizzato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena che il giudice di merito può valutare anche in forma sintetica o globale

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere la possibilità di ravvisare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, della valutazione di uno o più criteri di cui all'art. 133 c.p., senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.
  • La richiesta di ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio può essere respinta con motivazione sintetica quando la pena sia già stata ridotta attraverso il riconoscimento di attenuanti generiche e di altri benefici, purché la decisione consenta di ricostruire l'iter logico seguito.
  • In sede di legittimità, la censura di vizio motivazionale sulla pena non è fondata se la decisione impugnata mostra di aver considerato, in modo non illogico, la gravità concreta del fatto e gli elementi favorevoli già valorizzati dal primo giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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