Cassazione Civile, Ordinanza n. 07096/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Tre società acquirenti avevano convenuto la venditrice lamentando il ritardo nella messa a disposizione di unità immobiliari acquistate e chiedendo la consegna entro la data pattuita del 31 gennaio 2003, oltre al risarcimento del danno e, per alcune, al pagamento di somme qualificate come penale e come ristoro dell'impossibilità di locare i beni a terzi. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato il ritardo nella consegna, la fruibilità degli immobili nonostante il cantiere e la mancata dimostrazione dell'impossibilità di locazione. In cassazione le ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1414 c.c., sostenendo che la dichiarazione contenuta nei rogiti del 27 dicembre 2002, attestante la consegna, fosse simulata e che le scritture private coeve avessero invece posticipato la consegna al 31 gennaio 2003, sicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente privilegiato il contenuto dei contratti definitivi rispetto alle scritture integrative. Con il secondo e il terzo motivo lamentavano omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che la controparte non aveva reso utilizzabili le utenze essenziali (acqua, gas, energia elettrica, telefono) e che il cantiere avrebbe impedito l'accesso alle unità immobiliari almeno fino al 28 marzo 2003. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza e comunque perché volto a sollecitare un riesame del merito sull'interpretazione degli atti negoziali; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché in presenza di doppia conforme non era stata indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e perché le censure miravano, in realtà, a contestare la valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione sotto il profilo degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia per difetto di specificità e autosufficienza, sia perché la censura mirava a ottenere una rivalutazione del merito sull'interpretazione delle scritture contrattuali, operazione riservata al giudice di merito salvo violazione puntuale dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non era stata dimostrata la divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni e perché l'evocazione dell'art. 116 c.p.c. era usata impropriamente per contestare la valutazione delle prove. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come canone di interpretazione del contratto; la sua violazione è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il canone disatteso e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
Invocato quale criterio ermeneutico contrattuale; la Corte ribadisce che la mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti non integra violazione di legge.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di conservazione degli atti; la Corte non accoglie la censura perché mira a una rivalutazione del merito.
Invocato per sostenere la simulazione della dichiarazione di consegna; la Corte ritiene la doglianza inammissibile e non idonea a superare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale diversa; non è invece denunciabile la mera insoddisfazione per il peso probatorio assegnato dal giudice.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è configurabile quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove di parte.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei limiti rigorosi consentiti dalla norma; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse sono diverse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una lettura alternativa degli atti, senza indicare specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo.
- L'interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale deve confrontare le due decisioni di merito e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle stesse siano diverse.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non introdotte dalle parti, l'attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno o l'inosservanza di una specifica regola legale di valutazione.
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