Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della struttura sanitaria privata. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la sentenza d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e accolto l'opposizione proposta dalla ASL. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni di diagnostica di laboratorio rese nell'ottobre 2014 a favore di assistiti del SSN, per un importo di euro 31.787,97 oltre accessori. L'azienda sanitaria locale ha proposto opposizione sostenendo che dall'importo dovesse detraersi una somma corrispondente alla regressione tariffaria per il superamento del tetto di spesa annuale 2014. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, confermando il decreto. In appello, la Corte territoriale ha invece accolto il gravame e revocato l'ingiunzione, ritenendo che la struttura non avesse dimostrato, nei termini di rito, l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale di accreditamento con la ASL per il periodo delle prestazioni, e che il contratto prodotto fosse successivo alle prestazioni fatturate, quindi non retroattivamente applicabile, né sanabile o convalidabile. La società privata ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c., 112, 324 e 329 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio la mancanza di un valido titolo contrattuale nonostante, secondo la ricorrente, il primo giudice avesse già positivamente accertato tale aspetto e l'appello avesse riguardato solo la riduzione dell'importo per regressione tariffaria; 2) violazione degli artt. 1346, 1325, 1350 e 1418 c.c., degli artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923 e dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che il contratto sottoscritto in corso d'anno, pur dopo alcune prestazioni, era riferito all'intera annualità 2014 e che nulla vietava alla P.A. di acquistare anche prestazioni già rese, trattandosi di un problema di oggetto e non di forma. La ricorrente ha anche richiamato un orientamento più recente sulla possibilità di stipula con effetti retroattivi dei contratti ex art. 8-quinquies in ambito sanitario, ma senza allegare puntualmente che nel caso concreto il contratto fosse stato concluso secondo il procedimento previsto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza, non essendo stato dimostrato né che in primo grado la questione della validità ed efficacia del contratto fosse stata realmente dibattuta e decisa, né che il motivo d'appello fosse stato integralmente riportato; il secondo perché il ricorso non riproduceva integralmente il contratto del 31.12.2014 e, comunque, la censura non superava il consolidato principio secondo cui i contratti con la P.A. richiedono la forma scritta a pena di nullità, non sono validamente conclusi per facta concludentia e il contratto nullo non è convalidabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento monitorio originario promosso dalla struttura sanitaria.
indica i vizi dedotti nei motivi di ricorso per cassazione.
invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla sussistenza del titolo contrattuale.
invocato sotto il profilo dell'ultrapetizione/rilievo officioso di una questione asseritamente coperta da giudicato interno.
richiamato come norma sul giudicato formale interno.
richiamato in relazione all'effetto devolutivo e alla mancata impugnazione di specifici capi della sentenza di primo grado.
la Corte ne ribadisce l'onere di autosufficienza del ricorso, con necessità di riportare e localizzare gli atti e i documenti su cui le censure si fondano.
richiamato per affermare che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio anche in appello, se inerente a fatti costitutivi già allegati in primo grado.
richiamato per il sistema dell'accreditamento nel Servizio sanitario nazionale, che richiede un provvedimento concessorio per l'accesso alla qualifica di erogatore.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
richiamato quale disciplina degli accordi contrattuali tra strutture accreditate e SSN, da stipularsi con forma prescritta e senza possibilità di facta concludentia; è altresì richiamata la previsione di sospensione dell'accreditamento in caso di mancata stipula.
invocato dalla ricorrente per sostenere la validità dell'oggetto del contratto relativo anche a prestazioni già eseguite.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere vizi strutturali del contratto.
invocato dalla ricorrente sul tema della forma del contratto.
invocato dalla ricorrente per contestare la configurabilità della nullità del contratto.
artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923
richiamati per affermare che i contratti con la P.A. devono rivestire la forma scritta a pena di nullità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure si fondano su atti o documenti non integralmente riprodotti o comunque non adeguatamente localizzati e illustrati, perché viene meno il requisito di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- La nullità del contratto costitutivo del rapporto posto a base della domanda può essere rilevata d'ufficio anche in appello, se la relativa questione attiene ai fatti costitutivi della pretesa ed è già emersa nel perimetro delle allegazioni del primo grado.
- Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni effettivamente decise e non specificamente impugnate; tuttavia, ai fini della verifica, occorre dimostrare in modo puntuale che la questione sia stata davvero oggetto di decisione e di devoluzione al giudice del gravame.
- Nei rapporti tra strutture private accreditate e pubblica amministrazione sanitaria, gli accordi contrattuali richiesti dalla legge devono rispettare la forma scritta e il relativo modulo procedimentale; non sono sufficienti comportamenti concludenti per validamente perfezionare il contratto.
- Il contratto nullo non è suscettibile di convalida, ratifica o sanatoria, salvo diverse previsioni normative espresshe; pertanto, la successiva sottoscrizione non può di regola legittimare ex post prestazioni già eseguite in assenza del titolo richiesto dalla legge.
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, l'erogazione di prestazioni per conto del SSN è subordinata non solo al provvedimento di accreditamento, ma anche alla stipula di specifici accordi che regolino volume delle prestazioni e corrispettivi.
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