Cassazione Penale, Sentenza n. 20154/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 14/02/2025 che ha ripristinato la custodia in carcere ritenendo sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato. Entrambi censurano la motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.). Bocchetti contesta la valutazione, da parte del Tribunale, di provvedimenti cautelari sopravvenuti (arresti domiciliari per traffico di stupefacenti eseguiti il 12/11/2024 e custodia in carcere per associazione di tipo camorristico emessa il 28/11/2024) come elementi a supporto del pericolo di recidiva, sostenendo che l'ordinanza non svolge passaggi logico-argomentativi né valuta la datazione degli elementi indiziari a sostegno delle nuove accuse. Analoghe censure sono mosse da Furiano rispetto alla nuova ordinanza cautelare per associazione camorristica, e in generale entrambi lamentano che il Tribunale abbia adottato la stessa decisione per posizioni processuali differenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha condiviso la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui le esigenze cautelari originarie non si erano affievolite e che la gravità della condotta (condanna in appello del 04/11/2024 a 3 anni e 4 mesi per gli stessi fatti, modus operandi mafioso nell'ambito di aggiudicazione di un immobile all'asta, professionalità e disinvoltura) restava comprovata. La Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione delle misure cautelari sopravvenute (accuse per associazione di tipo camorristico e per traffico di stupefacenti) come elementi di rafforzamento della gravità del pericolo di recidiva e della caratura criminale degli imputati, osservando che la mancanza di intercettazioni più recenti non prova la cessazione della partecipazione al clan in assenza di elementi di dissociazione. Ha inoltre ritenuto legittima l'esclusione, nel caso concreto, degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Per questi motivi i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili e condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello del Procuratore generale; richiamata nel contesto dell'impugnazione originaria dell'ordinanza della Corte d'appello e della successiva riproposizione del provvedimento al Tribunale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di impugnazione in Cassazione relativo ai vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità, mera apparenza). La Corte ha valutato che la motivazione impugnata non soffrisse dei vizi denunciati e pertanto il motivo è stato ritenuto infondato
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la contestazione di reati di tal genere e gli elementi emersi (ruolo attribuito, legami familiari, dichiarazioni di collaboratori) rafforzassero l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico illecito di sostanze stupefacenti; la sopravvenuta misura cautelare per reati di narcotraffico è stata valutata dalla Corte come indicativa della caratura criminale e del collegamento operativo con l'associazione camorristica
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e, in caso di profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La reiterazione del reato e il pericolo di recidiva possono essere valutati anche alla luce di provvedimenti cautelari sopravvenuti: nuove contestazioni per reati associativi o di altra gravità rafforzano le esigenze cautelari originarie.
- La mancanza di intercettazioni o di indizi recenti non prova automaticamente la cessazione della partecipazione ad una associazione mafiosa; è necessaria la prova di una dissociazione effettiva per escludere il pericolo di recidiva.
- La gravità della condotta originaria (metodo mafioso, infiltrazione in settori sensibili, professionalità nell'agire) e le condanne già pronunciate pesano significativamente nella valutazione dell'idoneità di misure cautelari meno afflittive.
- L'adozione della stessa misura cautelare per più indagati non è di per sé contraddittoria: è legittima quando, pur in presenza di posizioni differenti, per ciascuno sussistano esigenze cautelari fronteggiabili solo con quella misura.
- L'esclusione degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) può essere adeguatamente motivata quando sia dimostrato che non sarebbero sufficienti a neutralizzare il pericolo per la collettività.
- In sede di Cassazione i profili di motivazione sono scrutinati per i vizi formali di contraddittorietà e illogicità; una motivazione che colleghi fatti nuovi e pregresse risultanze probatorie in modo coerente è difficilmente annullabile per mera carenza di dettagli temporali.
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