Cassazione Penale, Sentenza n. 20053/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il diniego di scarcerazione o di sostituzione della custodia cautelare in carcere per decorrenza del termine massimo di fase (art. 303, co.1, lett. a), n.3 c.p.p.), per mancato riconoscimento della retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, co.3 c.p.p. La difesa sosteneva che i fatti oggetto della seconda ordinanza (connessi a delitto di associazione mafiosa, art. 416 bis c.p.) erano commessi anteriormente alla prima ordinanza relativa a tentata estorsione e quindi desumibili dagli atti già al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento; inoltre ha contestato l'onere di allegazione richiesto in sede di merito come gravoso e lesivo dei diritti costituzionali (artt. 24, 27, 111 Cost.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto che la difesa non si sia adeguatamente confrontata con la ratio decidendi del Tribunale, ossia con il principio secondo cui la possibilità di retrodatazione ex art. 297, co.3 c.p.p. richiede che il reato oggetto del secondo titolo sia stato commesso anteriormente all'emissione del primo provvedimento. Nel caso di partecipazione a un'associazione mafiosa contestata con formula "aperta" la detenzione derivante dal primo provvedimento determina una presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa che può essere superata solo mediante concrete allegazioni ed elementi dimostrativi. Poiché il ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare l'interruzione della partecipazione, l'istanza di retrodatazione è stata esclusa e il gravame è respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per l'indicazione della composizione del Tribunale che ha adottato l'ordinanza impugnata (organo previsto dall'art. 310 c.p.p.).
art. 303, co.1, lett. a), n.3 c.p.p.
Norma richiamata quale criterio per valutare la scadenza del termine massimo di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari/giudizio, invocata dalla difesa per chiedere la scarcerazione.
Principio della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare tra reati connessi: applicabile solo se i fatti oggetto del secondo titolo risultano desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio per il primo fatto; in caso di reato associativo con formula "aperta" la presunzione di prosecuzione della condotta è relativa e può essere contrastata da concreti elementi difensivi.
Riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso, oggetto del secondo provvedimento cautelare; la qualificazione come reato associativo con formula "aperta" incide sulla valutazione del tempus commissi delicti e sulla presunzione di prosecuzione della condotta.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine alla tutela del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto convincente l'argomento che l'onere di allegazione imposto violi tale principio.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di responsabilità e garanzie processuali; non ha portato la Corte a ritenere illegittimo l'onere probatorio richiesto in materia cautelare.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento al diritto ad un giusto processo invocato dalla difesa; la Corte ha ritenuto comunque legittimo l'orientamento giurisprudenziale che richiede allegazioni concrete per superare la presunzione relativa.
Norma applicata per infliggere la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità del ricorso (euro 3.000).
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini ex art. 297, co.3 c.p.p. tra reati connessi è possibile solo se i fatti del secondo procedimento risultano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio del primo: occorre provare l'anteriorità cronologica con elementi concreti.
- Nel caso di associazione mafiosa contestata con formula "aperta", la detenzione successiva alla prima ordinanza determina una presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione che non è automatica: la difesa può superarla ma deve fornire allegazioni e prove concrete e specifiche.
- La mera eccezione formale (ad es. sostenere che i fatti sono anteriori) senza indicazione di elementi probatori specifici è insufficiente per ottenere la retrodatazione o la scarcerazione.
- Le impugnazioni in cassazione devono confrontarsi espressamente e in modo non generico con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mancanza di un confronto puntuale può comportare l'inammissibilità del ricorso per genericità.
- L'applicazione di misure sanzionatorie processuali (spese e ammende) è possibile quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze imputabili al ricorrente, salvo elementi che escludano la colpa.
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