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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20050/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura di errata applicazione di legge in relazione ai capi n.3 e n.4, qualificati come contravvenzioni, deducendo che l'ordinanza cautelare è stata adottata senza distinguere tali ipotesi e senza titolo cautelare specifico; 2) vizio di motivazione ed errata applicazione di legge in ordine alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che la gravità indiziaria non poteva desumersi dalla sola attività di custodia delle armi, posta in dubbio la continuità della partecipazione e l'equivalenza tra custodia di armi e appartenenza mafiosa, nonché l'eccessiva valorizzazione di una precedente condanna risalente a circa dieci anni prima; 3) contestazione della valutazione della circostanza aggravante consistente nell'agevolazione del sodalizio mafioso, lamentando l'assenza di prove che attestino la finalità di agevolazione e l'eccessiva basarsi sui precedenti.

La decisione

Ricorso rigettato nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte dichiara l'inammissibilità perché, per i capi 3 e 4, non era stato emesso alcun titolo cautelare e dunque nulla doveva essere impugnato con quella censura; sul secondo motivo la Corte dichiara l'infondatezza delle censure: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria, collegando logicamente la precedente condanna con la condotta attuale di custodia di un armamentario considerevole e valorizzando le captazioni come prova della qualità fiduciaria del ruolo ricoperto dall'imputato a vantaggio dell'organizzazione; sul terzo motivo la Corte lo dichiara inammissibile per genericità, essendo mancato il necessario confronto con le argomentazioni probatorie tratte dalle intercettazioni. Confermata la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per riferire la composizione del Tribunale che ha deciso in sede di riesame; indicazione formale della competenza del tribunale in composizione speciale

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene che la custodia di armi, se correlata da elementi probatori (captazioni, contesto), possa essere sintomo della permanenza del vincolo associativo e della finalità di agevolazione del sodalizio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito della 'gravità indiziaria' per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che si tratta di un giudizio prognostico volto a valutare la qualificata probabilità di condanna alla luce degli elementi acquisiti

  • art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

    art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione degli elementi probatori in sede cautelare e alle modalità del riesame degli indizi nel procedimento incidentale

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole di giudizio del giudice di merito circa l'affermazione della colpevolezza; utilizzato come criterio di orientamento per la valutazione prognostica degli indizi in sede cautelare

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio sulla 'gravità indiziaria' è prognostico: non si richiede la prova definitiva, ma una qualificata probabilità di condanna ragionata sui materiali acquisiti
  • La mera custodia di armi non sempre equivale a partecipazione mafiosa, ma può essere valutata come elemento indicativo di appartenenza se inserita in un quadro probatorio complessivo (intercettazioni, rapporti fiduciari, ruoli noti nella consorteria)
  • Le videoriprese o osservazioni di aree esterne alla casa sono normalmente utilizzabili se non sussiste una legittima aspettativa di riservatezza (es. giardini visibili dall'esterno senza protezioni)
  • Impostazioni difensive meramente generiche che non confrontano specificamente le prove e la motivazione del provvedimento impugnato sono spesso inammissibili
  • Se non è stato emesso un titolo cautelare per taluni capi, la relativa censura cautelare è inammissibile: il ricorso deve essere tempestivo e riferito a provvedimenti effettivamente adottati

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