Cassazione Penale, Sentenza n. 20050/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura di errata applicazione di legge in relazione ai capi n.3 e n.4, qualificati come contravvenzioni, deducendo che l'ordinanza cautelare è stata adottata senza distinguere tali ipotesi e senza titolo cautelare specifico; 2) vizio di motivazione ed errata applicazione di legge in ordine alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che la gravità indiziaria non poteva desumersi dalla sola attività di custodia delle armi, posta in dubbio la continuità della partecipazione e l'equivalenza tra custodia di armi e appartenenza mafiosa, nonché l'eccessiva valorizzazione di una precedente condanna risalente a circa dieci anni prima; 3) contestazione della valutazione della circostanza aggravante consistente nell'agevolazione del sodalizio mafioso, lamentando l'assenza di prove che attestino la finalità di agevolazione e l'eccessiva basarsi sui precedenti.
La decisione
Ricorso rigettato nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte dichiara l'inammissibilità perché, per i capi 3 e 4, non era stato emesso alcun titolo cautelare e dunque nulla doveva essere impugnato con quella censura; sul secondo motivo la Corte dichiara l'infondatezza delle censure: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria, collegando logicamente la precedente condanna con la condotta attuale di custodia di un armamentario considerevole e valorizzando le captazioni come prova della qualità fiduciaria del ruolo ricoperto dall'imputato a vantaggio dell'organizzazione; sul terzo motivo la Corte lo dichiara inammissibile per genericità, essendo mancato il necessario confronto con le argomentazioni probatorie tratte dalle intercettazioni. Confermata la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per riferire la composizione del Tribunale che ha deciso in sede di riesame; indicazione formale della competenza del tribunale in composizione speciale
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene che la custodia di armi, se correlata da elementi probatori (captazioni, contesto), possa essere sintomo della permanenza del vincolo associativo e della finalità di agevolazione del sodalizio
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito della 'gravità indiziaria' per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che si tratta di un giudizio prognostico volto a valutare la qualificata probabilità di condanna alla luce degli elementi acquisiti
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione degli elementi probatori in sede cautelare e alle modalità del riesame degli indizi nel procedimento incidentale
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole di giudizio del giudice di merito circa l'affermazione della colpevolezza; utilizzato come criterio di orientamento per la valutazione prognostica degli indizi in sede cautelare
Massime di principio
- In sede cautelare il giudizio sulla 'gravità indiziaria' è prognostico: non si richiede la prova definitiva, ma una qualificata probabilità di condanna ragionata sui materiali acquisiti
- La mera custodia di armi non sempre equivale a partecipazione mafiosa, ma può essere valutata come elemento indicativo di appartenenza se inserita in un quadro probatorio complessivo (intercettazioni, rapporti fiduciari, ruoli noti nella consorteria)
- Le videoriprese o osservazioni di aree esterne alla casa sono normalmente utilizzabili se non sussiste una legittima aspettativa di riservatezza (es. giardini visibili dall'esterno senza protezioni)
- Impostazioni difensive meramente generiche che non confrontano specificamente le prove e la motivazione del provvedimento impugnato sono spesso inammissibili
- Se non è stato emesso un titolo cautelare per taluni capi, la relativa censura cautelare è inammissibile: il ricorso deve essere tempestivo e riferito a provvedimenti effettivamente adottati
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