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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20052/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Marco Mongardini con due sentenze della Corte d'appello di Roma (resesi irrevocabili nel 2010 e 2011), sulla base del fatto che il condannato ha commesso nel 2012 un altro delitto, per il quale è stato poi condannato con sentenza della Corte d'appello di Milano irrevocabile nel 2023. Nei ricorsi si denunciavano, tra l'altro, (i) la preclusione della richiesta di revoca per avere il giudice di merito già deciso sulla richiesta nel merito; (ii) la mancata acquisizione del fascicolo del processo di merito (richiamando il principio Sez. U. Longo) e la conseguente omessa valutazione di cause ostative; (iii) la violazione delle norme concernenti la decorrenza del termine di estinzione della pena/prescrizione e la presunta estinzione delle pene per decorso dei termini.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., trattandosi di ipotesi di revoca obbligatoria per aver il condannato commesso, entro il quinquennio dall'irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso la sospensione, un delitto punito con pena detentiva. La Corte ha chiarito che il momento rilevante è la commissione del reato (non il passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta), che il principio Sez. U. Longo non si applica al caso in cui la revoca sia obbligatoria (quindi non era dovuta l'acquisizione preventiva del fascicolo), e che non sussisteva un giudicato impeditivo perché il dispositivo della sentenza di merito non aveva disposto la revoca. Sulla questione dell'estinzione della pena la Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui la decorrenza del termine di estinzione/prescrizione si ancora all'irrevocabilità della sentenza di condanna e che, ai fini dell'esecuzione, il tempo necessario decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata (art. 172, comma quinto).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, entro i termini previsti (cinque anni per i delitti), il condannato commette un delitto per il quale è inflitta pena detentiva; il momento rilevante per la revoca è la commissione del reato, non il passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.

  • art. 172 cod. pen.

    Per l'esecuzione subordinata a termine o condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata; da ciò si desume che la prescrizione/estinzione si lega all'irrevocabilità della sentenza di condanna ma l'esecuzione può essere ancorata al momento della verifica della condizione.

  • art. 164 cod. pen.

    comma quarto (riferito nei motivi)

    Disciplina le cause ostative al riconoscimento dei benefici; la Corte richiama che il controllo su cause ostative segue regole diverse a seconda del momento e delle modalità in cui la richiesta di revoca è svolta.

  • art. 167 cod. pen.

    Se i termini decorrono senza che sussistano cause di revoca, il reato è estinto e la pena non è eseguita; tuttavia restano altri effetti penali.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dai ricorrenti in relazione alla procedura di richiesta di revoca; la Corte rileva che le particolari garanzie indicate dalla giurisprudenza (Sez. U. Longo) si applicano a ipotesi diverse da quella di revoca obbligatoria qui in esame.

  • Costituzione

    artt. 3, 27, secondo comma, 111

    Richiamate a supporto dell'interpretazione che ancorare l'esecuzione al momento certo dell'avveramento della condizione è coerente con i principi costituzionali di uguaglianza, funzione rieducativa della pena e diritto a un giusto processo.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Citate come parametri costituzionali e convenzionali che orientano l'interpretazione in senso di certezza dei tempi di esecuzione e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. è obbligatoria se il condannato commette, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, un delitto per il quale è inflitta pena detentiva.
  • Il momento rilevante per verificare la sussistenza della causa di revoca è la data di commissione del nuovo reato e non la data del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare l'esistenza della condanna sopravvenuta e a revocare il beneficio se ne ricorrono i presupposti, anche se la revocabilità non risultava dagli atti in possesso del giudice che ha pronunciato la nuova condanna.
  • Il principio affermato dalle Sezioni Unite (Longo) che impone l'acquisizione del fascicolo per verificare cause ostative si applica nelle ipotesi specifiche indicate (es. richieste ai sensi di art. 674, comma 1-bis, cpp e art. 168, comma 4, cp) e non può essere automaticamente esteso ai casi di revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma n. 1.
  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza, prevale il dispositivo; eventuali vizi non dedotti in fase di cognizione non possono normalmente essere sollevati nella fase esecutiva.
  • La decorrenza della prescrizione o dell'estinzione della pena, ai fini della esecutività, segue i criteri stabiliti dall'art. 172 e dalla giurisprudenza: il computo rilevante è ancorato all'irrevocabilità della sentenza e, comunque, al momento certo dell'avveramento della condizione che rende eseguibile la pena.
  • Se si è in presenza di una fattispecie di revoca obbligatoria, le contestazioni difensive circa procedure formali o acquisizioni documentali hanno scarso rilievo se la prova della commissione del nuovo reato e della sua pena detentiva è acquisita e idonea a determinare la revoca.

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