Cassazione Penale, Sentenza n. 20051/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava cinque punti: (1) errata applicazione della legge perché i capi n.3 e n.4 sarebbero contravvenzioni e non avrebbero titolo cautelare; (2) vizio di motivazione sul capo di ricettazione (si contestava che non vi siano elementi per ritenere che la ricezione delle armi sia antecedente al novembre 2023 né che Filippo abbia partecipato alla fase istantanea di ricettazione); (3) mancata considerazione che la condotta di Filippo fosse favoreggiamento (art. 378 c.p.) nei confronti del padre e non concorso nel reato, con possibile applicazione della causa di non punibilità per aiuto al familiare (art. 384 c.p.); (4) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del finalismo mafioso (si contestava che non esistano elementi per attribuire a Filippo la consapevolezza dell'uso mafioso delle armi); (5) vizio di motivazione e erronea valutazione delle esigenze cautelari: si sosteneva che, dopo il sequestro del 25 gennaio 2024, fossero venute meno esigenze di pericolosità e reiterazione e che la custodia carceraria fosse sproporzionata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al capo n.10 (ricettazione), ritenendo che l'attività di Filippo nel periodo novembre 2023–gennaio 2024 si risolse nel recupero e nello spostamento dei sacchi contenenti le armi e dunque nel concorso alla temporanea detenzione e al trasporto, mentre la ricettazione (reato istantaneo, consumato nel momento in cui l'agente ottiene il possesso) va invece attribuita esclusivamente al padre Liborio: per tale motivo la Corte annulla l'ordinanza impugnata in relazione a quel capo e rinvia la decisione al Tribunale per una nuova valutazione. Sul resto il ricorso è stato respinto: i motivi relativi ai capi 3 e 4 sono inammissibili perché non esisteva titolo cautelare su quei capi; la qualificazione della condotta come concorso e non come mero favoreggiamento è stata ritenuta congruamente motivata dal Tribunale (la materialità del recupero e dello spostamento ha mostrato una 'signoria di fatto' sulle armi); la sussistenza della circostanza aggravante del finalismo mafioso è stata ritenuta sufficientemente motivata alla luce degli elementi di contesto e di alcune frasi intercettate; le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere sono state confermate per la gravità della condotta e la presunzione collegata all'aggravante mafiosa, non essendo la difesa riuscita a fornire elementi concreti contrari.
Norme richiamate
Delitto di associazione di tipo mafioso: il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria per la partecipazione al sodalizio nei confronti di Filippo, mentre la Corte ha preso atto della valutazione ma ha ritenuto gli altri reati aggravati per il contesto mafioso.
Aggravante per reati commessi con finalità di agevolare l'attività mafiosa: la Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante possa sorgere anche se non è provata la partecipazione al sodalizio, quando risulti la consapevolezza dell'uso mafioso delle cose (es. armi).
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione è reato istantaneo che si consuma quando l'agente ottiene il possesso della cosa; la Corte ha ritenuto che le condotte poste in essere da Filippo nei mesi indicati non integrino la fase istantanea originaria della ricezione, la quale va ricondotta al padre, e pertanto ha annullato la decisione su quel capo.
Norma sulla composizione del Tribunale in fase di riesame: richiamata per indicare la formazione che ha adottato l'ordinanza impugnata.
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
La difesa ha chiesto la qualificazione delle condotte di Filippo come favoreggiamento (aiuto al padre). La Corte ha ritenuto che, in ragione della materialità del recupero e dello spostamento delle armi e della 'signoria di fatto' su di esse, la fattispecie non si esaurisca automaticamente nel favoreggiamento ma possa integrare concorso nella detenzione/trasporto.
Causa di non punibilità per aiuto prestato al congiunto: sollevata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto non applicabile la qualifica difensiva rispetto alla condotta concreta emersa.
Sezioni Unite n. 8545/2019
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'aggravante mafiosa è di natura soggettiva e può comunicarsi al concorrente quando questi sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Massime di principio
- La ricettazione è reato istantaneo: chi sposta o detiene temporaneamente armi già occultate da altri può concorrere nella detenzione/trasporto, ma non necessariamente nella ricettazione originaria se non si prova che abbia ottenuto il possesso all'atto della ricezione.
- La qualificazione della condotta come concorso o come favoreggiamento dipende dalla concretezza del controllo o della 'signoria di fatto' esercitata sulla cosa; l'aiuto familiare non esclude automaticamente la rilevanza penale più grave se il comportamento mostra effettiva gestione delle cose illecite.
- La circostanza aggravante del finalismo mafioso ha natura soggettiva: può essere attribuita anche a un concorrente che non sia formalmente affiliato se è provata la sua consapevolezza dell'uso mafioso delle cose o l'agevolazione dell'attività mafiosa.
- Le videoregistrazioni e riprese in aree esterne visibili dall'esterno non sono automaticamente protette dal vincolo di domicilio: l'aspettativa di riservatezza è valutata rigorosamente e luoghi esposti o non recintati sono generalmente utilizzabili come fonti di prova.
- In sede di riesame cautelare, l'esistenza dell'aggravante mafiosa può determinare una doppia presunzione (sussistenza del pericolo e adeguatezza della misura carceraria): la difesa deve allegare elementi concreti e specifici per contrastare tale presunzione e ottenere misure meno afflittive.
- L'assenza nel motivare di un'adeguata ricostruzione temporale o di un vaglio critico degli elementi indiziari può portare la Cassazione ad annullare con rinvio solo la parte specificamente carente (soluzione parziale, non necessariamente estensiva all'intera ordinanza).
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