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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07924/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una banca sosteneva di essere creditrice di una società per il saldo passivo di un conto corrente e agiva per far dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta di un atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi su beni di proprietà della moglie, e in subordine la sua inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto atto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il Tribunale rigettava la simulazione ma accoglieva la revocatoria; la Corte d'appello confermava. I soccombenti ricorrevano per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio revocatorio in attesa della definizione del giudizio di accertamento del credito, sostenendo che la pretesa creditoria fosse contestata e che non si potesse dare rilievo a crediti manifestamente infondati; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria, contestando in particolare l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e la scientia damni, assumendo che il fondo patrimoniale fosse stato costituito prima del decreto ingiuntivo e prima di una diffida della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui non è necessaria la sospensione del giudizio revocatorio in attesa dell'esito del giudizio sull'accertamento del credito, poiché quest'ultimo non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della revocatoria; la censura era quindi contrastante con l'art. 360-bis c.p.c. Sul secondo motivo ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a un riesame del merito: la Corte territoriale aveva accertato che il credito derivava dalla fideiussione prestata già nel 1996, dunque era anteriore al fondo patrimoniale costituito nel 2011, e aveva valorizzato indici gravi della consapevolezza del pregiudizio, tra cui la qualità di socia e fideiussore della debitrice e la scelta anomala di istituire il fondo molti anni dopo il matrimonio. Tali rationes non erano state specificamente scalfite. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è dovuta nel giudizio di revocatoria in attesa dell'esito del giudizio di accertamento del credito, perché quest'ultimo non è antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione revocatoria.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può essere accolta quando il credito è anteriore all'atto dispositivo e risulti la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; la scientia damni può essere desunta da elementi indiziari.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato al quale la sentenza impugnata si è conformata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il riferimento per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria non è necessaria la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio volto ad accertare il credito, perché l'esistenza del credito non è un antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla inefficacia dell'atto dispositivo.
  • Ai fini dell'art. 2901 c.c., il credito può considerarsi anteriore anche se l'azione giudiziale di recupero o il decreto ingiuntivo intervengono successivamente, quando il titolo sostanziale del credito sia già sorto in precedenza.
  • La scientia damni del debitore, o del terzo nei casi previsti, può essere provata per presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti, valorizzando le circostanze concrete che rendano conoscibile il pregiudizio arrecato ai creditori.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello.
  • Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Cassazione, il ricorso che non offra argomenti idonei a prospettare un mutamento dell'indirizzo può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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