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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17424/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria. Tuttavia, la procura alle liti rilasciata per il ricorso per cassazione non risultava conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, perché, pur essendo autenticata la sottoscrizione dal difensore, mancava la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale requisito è speciale e la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di validità della procura speciale, poiché non era attestata dal difensore la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione del Ministero; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    richiede, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi la data di rilascio della procura.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 costituisce norma speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    vengono dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177

    viene richiamata quale principio di diritto consolidato sulla specialità e sulla sanzione di inammissibilità derivante dalla mancata certificazione della data di rilascio della procura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso il decreto in materia di protezione internazionale, la procura alle liti deve rispettare rigorosamente il requisito della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione da parte del difensore; la sua omissione determina inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina speciale della procura prevista per il giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale prevale sulla disciplina ordinaria della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Quando il resistente non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; resta tuttavia applicabile, se ne ricorrono i presupposti, la disciplina del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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