Cassazione Penale, Sentenza n. 37186/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava una pluralità di imputati accusati, in concorso, di importazione, trasporto, detenzione ai fini di vendita e cessione di ingenti quantitativi di cocaina in diverse località nazionali. All’udienza preliminare del 21 maggio 2026, il GUP del Tribunale di Roma ha ritenuto i fatti commessi in un contesto unitario e assoggettati alle regole ordinarie di competenza; individuato nel fatto relativo a 750 kg di cocaina, contestato al capo 16 e commesso per primo a Gioia Tauro il 17 novembre 2020, il fatto più grave, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la decisione del GUP sarebbe stata adottata irritualmente d’ufficio e che la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Reggio Calabria, poiché i reati sarebbero ricompresi nell’ambito richiamato dall’art. 4-bis ord. pen. e dall’art. 51-ter c.p.p. Ha chiesto l’annullamento della decisione sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i reati contestati non rientrano nell’elenco dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e che il GUP, prima della conclusione dell’udienza preliminare, poteva rilevare l’incompetenza territoriale e individuare il giudice competente secondo i criteri applicabili. Tuttavia, la ragione decisiva dell’inammissibilità è che la sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale non è ricorribile per cassazione: l’art. 568, comma 2, c.p.p. esclude le sentenze in materia di competenza, la cui verifica è affidata all’eventuale conflitto di competenza. La decisione del GUP non è per ciò solo abnorme; nel caso concreto, inoltre, l’abnormità non era stata dedotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sono contestati all’imputato fattispecie di reato di cui all’art. 73, 80 d. P.R. n. 309/1990 commesse in concorso con altri soggetti, in varie parti del territorio nazionale, così come sopra indicato (Gioia Tauro, Fiumicino, Roma, San Zeno), e consistenti nell’importazione, trasporto, detenzione con finalità di vendita (capi d’imputazione nn. 16 e 17), cessione (capi d’imputazione nn. 29, 50, 51, 53 e 54) di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La Corte descrive le contestazioni come condotte realizzate in concorso con altri soggetti.
Sono contestati all’imputato fattispecie di reato di cui all’art. 73, 80 d. P.R. n. 309/1990 commesse in concorso con altri soggetti, in varie parti del territorio nazionale, così come sopra indicato (Gioia Tauro, Fiumicino, Roma, San Zeno), e consistenti nell’importazione, trasporto, detenzione con finalità di vendita (capi d’imputazione nn. 16 e 17), cessione (capi d’imputazione nn. 29, 50, 51, 53 e 54) di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La disposizione è indicata come norma incriminatrice delle condotte di importazione, trasporto, detenzione finalizzata alla vendita e cessione di ingenti quantità di cocaina contestate nel procedimento.
Sono contestati all’imputato fattispecie di reato di cui all’art. 73, 80 d. P.R. n. 309/1990 commesse in concorso con altri soggetti, in varie parti del territorio nazionale, così come sopra indicato (Gioia Tauro, Fiumicino, Roma, San Zeno), e consistenti nell’importazione, trasporto, detenzione con finalità di vendita (capi d’imputazione nn. 16 e 17), cessione (capi d’imputazione nn. 29, 50, 51, 53 e 54) di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La Corte richiama la disposizione insieme all’art. 73 per le contestazioni relative a ingenti quantitativi di cocaina.
Il GUP presso il tribunale ordinario di Roma, ritenuto che i fatti erano commessi in un contesto unitario ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 cod. pen, 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., ha dichiarato, in conformità al disposto dell’art. 21, coma 2, cod. proc. pen. – che prevede, tra l’altro, la rilevabilità dell’incompetenza per territorio a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare - la propria incompetenza, individuando, tra quelli contestati all’imputato, il fatto più grave in quello di cui al capo d’imputazione n. 16, riguardante la cessione di 750 kg di cocaina, commesso, tra l’altro, per primo, in Gioia Tauro e rientrante, pertanto, nella competenza territoriale dell’autorità giudiziaria sita nel circondario del Tribunale di Palmi.
La Corte riferisce che il GUP ha considerato i fatti come commessi in un contesto unitario ai sensi della disciplina della continuazione.
Il GUP presso il tribunale ordinario di Roma, ritenuto che i fatti erano commessi in un contesto unitario ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 cod. pen, 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., ha dichiarato, in conformità al disposto dell’art. 21, coma 2, cod. proc. pen. – che prevede, tra l’altro, la rilevabilità dell’incompetenza per territorio a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare - la propria incompetenza, individuando, tra quelli contestati all’imputato, il fatto più grave in quello di cui al capo d’imputazione n. 16, riguardante la cessione di 750 kg di cocaina, commesso, tra l’altro, per primo, in Gioia Tauro e rientrante, pertanto, nella competenza territoriale dell’autorità giudiziaria sita nel circondario del Tribunale di Palmi.
La disposizione è richiamata quale criterio per trattare unitariamente i fatti connessi ai fini della determinazione della competenza.
Il GUP presso il tribunale ordinario di Roma, ritenuto che i fatti erano commessi in un contesto unitario ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 cod. pen, 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., ha dichiarato, in conformità al disposto dell’art. 21, coma 2, cod. proc. pen. – che prevede, tra l’altro, la rilevabilità dell’incompetenza per territorio a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare - la propria incompetenza, individuando, tra quelli contestati all’imputato, il fatto più grave in quello di cui al capo d’imputazione n. 16, riguardante la cessione di 750 kg di cocaina, commesso, tra l’altro, per primo, in Gioia Tauro e rientrante, pertanto, nella competenza territoriale dell’autorità giudiziaria sita nel circondario del Tribunale di Palmi.
La norma è richiamata, insieme alle disposizioni sulla connessione, quale base dei criteri di competenza territoriale applicati dal GUP.
Il GUP presso il tribunale ordinario di Roma, ritenuto che i fatti erano commessi in un contesto unitario ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 cod. pen, 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., ha dichiarato, in conformità al disposto dell’art. 21, coma 2, cod. proc. pen. – che prevede, tra l’altro, la rilevabilità dell’incompetenza per territorio a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare - la propria incompetenza, individuando, tra quelli contestati all’imputato, il fatto più grave in quello di cui al capo d’imputazione n. 16, riguardante la cessione di 750 kg di cocaina, commesso, tra l’altro, per primo, in Gioia Tauro e rientrante, pertanto, nella competenza territoriale dell’autorità giudiziaria sita nel circondario del Tribunale di Palmi.
L’incompetenza territoriale può essere rilevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare.
I reati per cui si procede non rientrano, invero, nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen. per i quali si radica la competenza del giudice distrettuale.
Le fattispecie contestate non rientrano tra quelle che radicano la competenza del giudice distrettuale ai sensi della disposizione.
L'inammissibilità del ricorso discende dalla natura del provvedimento impugnato, che formalmente si presenta come una sentenza con la quale il suddetto giudice ha dichiarato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., la propria incompetenza territoriale, disponendo, di conseguenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Palmi, individuato, per le ragioni anzidette, come l'autorità giudiziaria competente a procedere a carico dello HAVALJA per i reati innanzi indicati.
La norma disciplina la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria individuata come competente.
Avverso tale decisione del GUP non è ammesso ricorso per cassazione, come stabilito dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che espressamente esclude le sentenze in materia di competenza tra quelle suscettibili di essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione.
Le sentenze in materia di competenza non sono impugnabili con ricorso per cassazione; la verifica della competenza può essere attivata attraverso il conflitto di competenza.
Detta esclusione è infatti giustificata dal fatto che le decisioni concernenti la competenza possono dar luogo a conflitto di competenza ex art. 28, c.p.p., sicchè non soffrono alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, rispondendo lo strumento processuale di verifica ad una scelta del legislatore, secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale.
Il conflitto di competenza costituisce lo strumento di verifica delle decisioni sulla competenza, giustificando l’esclusione del ricorso per cassazione senza determinare una lacuna di tutela giurisdizionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Le sentenze che dichiarano l’incompetenza non sono impugnabili con ricorso per cassazione, poiché l’art. 568, comma 2, c.p.p. esclude le decisioni in materia di competenza; la verifica è affidata all’eventuale conflitto di competenza previsto dall’art. 28 c.p.p.
- La decisione del giudice sulla propria competenza, adottata nell’esercizio dei poteri processuali tipici, non è per ciò solo abnorme.
- L’incompetenza territoriale può essere rilevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare.
Come è indicizzato
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