Cassazione Civile, Ordinanza n. 27028/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale del 2012 qualificato come "contratto di appalto di servizi e contestuale comodato d'uso gratuito", poi risolto nel 2013. La società ricorrente ha agito nel 2015 per ottenere l'accertamento negativo di ogni propria debenza verso la controparte, sostenendo l'esistenza di una transazione del novembre 2014: secondo la sua tesi, la controparte avrebbe formulato una proposta scritta di rinuncia a ogni credito, condizionata alla rinuncia reciproca di ogni pretesa, proposta che la ricorrente avrebbe accettato anche per facta concludentia, omettendo di esercitare azioni di responsabilità e risarcimento. La controparte si è difesa negando l'avvenuta conclusione della transazione e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo corrispettivo di appalto. I giudici di merito hanno escluso la prova della adesione alla proposta transattiva e hanno accolto la riconvenzionale. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito valore di presunzione a un inciso difensivo della controparte circa la pretesa intenzione di disconoscere la validità della transazione, senza che ciò integrasse allegazione di una revoca della proposta; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del principio di allegazione del fatto impeditivo, con analoga censura sulla revoca della proposta e sull'asserito riconoscimento, da parte della controparte, della stipula della transazione; 3) violazione degli artt. 1328 e 1334 c.c. in tema di revoca della proposta, contestando che tale revoca fosse stata dimostrata o anche solo allegata; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell'art. 1967 c.c., assumendo che la controparte non avesse contestato l'esecuzione, da parte della ricorrente, della prestazione prevista dalla proposta transattiva, cioè il non avere promosso azioni di danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul tema della revoca della proposta transattiva fossero inconferenti o prive di interesse, perché il giudice d'appello aveva comunque fondato la decisione, in via autonoma e più ampia, sull'assenza di prova dell'accettazione e della conclusione della transazione. Quanto ai motivi fondati su presunte ammissioni o sull'omesso esame dell'esecuzione della prestazione, la Corte ha osservato che si trattava di estrapolazioni dal contesto o di profili irrilevanti rispetto alla ratio decidendi, essendo stato escluso a monte che la transazione fosse stata stipulata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata prospettata come violazione dei criteri di valutazione della prova; la Corte ha però ritenuto il motivo privo di interesse perché non incideva sulla ratio della decisione di merito, centrata sulla mancata prova della transazione.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni semplici; la Corte ha escluso che il motivo colpisse un decisivo errore di diritto, poiché la decisione di appello non si fondava solo sull'indizio contestato.
La Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza sulla gravità, precisione e concordanza dell'indizio, poiché l'esito di merito poggiava su una pluralità di elementi e soprattutto sulla mancata prova dell'accordo transattivo.
Invocato per lamentare un'erronea distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha sostanzialmente respinto la censura perché il giudice di merito aveva correttamente preteso la prova della transazione dedotta dalla ricorrente.
Richiamato per la disciplina della revoca della proposta; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione, poiché la mancata conclusione della transazione rendeva superfluo accertare se vi fosse stata revoca.
Richiamato unitamente all'art. 1328 c.c. per contestare la revoca della proposta; la Corte non ha ravvisato un errore decisivo su tale punto.
La censura di omesso esame è stata respinta perché il fatto indicato non era decisivo rispetto alla ratio decidendi, essendo stata esclusa la stipula della transazione.
Invocato sulla transazione; la Corte ha ribadito che il presunto adempimento della prestazione transattiva era irrilevante una volta esclusa l'esistenza stessa dell'accordo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito esclude a monte la conclusione di un contratto o di una transazione, le censure che investono singoli indizi, presunzioni o profili accessori come la revoca della proposta sono inammissibili o comunque prive di interesse se non incidono sulla ratio decisoria principale.
- L'uso delle presunzioni semplici richiede che il fatto indiziante sia realmente apprezzato nel suo contesto complessivo; un inciso estrapolato da una difesa avversaria non può essere elevato, da solo, a prova decisiva se manca la dimostrazione di gravità, precisione e concordanza.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando il fatto indicato non è idoneo a mutare l'esito della lite, perché la sentenza impugnata ha fondato la decisione su una questione logicamente preliminare e assorbente.
- Chi allega l'esistenza di una transazione deve provarne la conclusione; in difetto di prova dell'accordo, diventano irrilevanti sia la pretesa esecuzione di obblighi derivanti dalla proposta sia le contestazioni sulla sua revoca.
- La censura per violazione dell'onere della prova non può essere utilizzata per sovvertire una valutazione di merito che abbia coerentemente negato la prova del fatto costitutivo dedotto dalla parte attrice.
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