Cassazione Penale, Sentenza n. 22104/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per Cassazione relativi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo rinvio: per Sestito contestazione del calcolo dell'aumento per recidiva reiterata e della determinazione della pena base (anche in relazione alla continuazione); per Martelli censura circa la minore riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche rispetto alla precedente determinazione (pregiudizio per divieto di reformatio in peius) e vizi di calcolo nella determinazione della pena per il reato continuato; per Castelli dedotta illegittima valorizzazione della recidiva non applicata in primo grado e omissione della riduzione della pena base per le attenuanti generiche nonché errata riqualificazione del fatto in relazione all'art. 73 DPR 309/90; per Marino censura sulla individuazione del reato più grave nel vincolo della continuazione e sulla rideterminazione degli aumenti per i reati satellite a seguito dell'esclusione delle aggravanti su uno dei capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per SESTITO MASSIMILIANO (rideterminando la pena in anni 10 e mesi 9 di reclusione ed € 39.500 di multa) per errore nel calcolo dell'aumento per recidiva; annullato con rinvio il trattamento sanzionatorio nei confronti di CASTELLI ADAMO, previa esclusione della recidiva, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuova determinazione della pena; dichiarato inammissibili i ricorsi di MARINO RENATO e MARTELLI LUIGI e condannati questi ultimi al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende; rigettati nel resto i ricorsi e confermati i punti non oggetto di annullamento.
Norme richiamate
L'aumento per recidiva reiterata specifica deve essere calcolato pari a due terzi: la Corte ha rilevato un errore aritmetico nel calcolo dell'incremento e ha rideterminato la pena correggendo tale aumento (riduzione di sei mesi rispetto al calcolo errato).
Utilizzato quale norma del reato associativo indicato come reato più grave nel quadro del reato continuato; la pena base è stata ancorata al minimo edittale per il capo Al individuato come più grave.
art. 112 cod. pen. e art. 80, co. 2 DPR 309/90
Aggravanti contestate su alcuni capi: la Cassazione ha confermato che l'esclusione di tali aggravanti in sede di rinvio impone di riconsiderare il trattamento sanzionatorio e può comportare l'esclusione di valutazioni (es. recidiva) improprie nella rideterminazione della pena.
Principio secondo cui la diminuzione per le circostanze attenuanti deve incidere sulla pena base: la Corte ha richiamato che la riduzione per attenuanti generiche va applicata sulla pena base individuata e, se errata o omessa, ciò giustifica riscadenziamento del trattamento sanzionatorio.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha confermato che non è violato se la riforma complessiva non peggiora la posizione dell'imputato; è consentito modificare componenti della pena purché la sanzione complessiva non sia superiore a quella precedente.
art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. 1
La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione è possibile senza nuovi accertamenti di fatto; applicato per Sestito per correggere l'errore di calcolo.
Limiti e rapporti tra aumenti nel reato continuato: la Corte ha richiamato la necessità di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti di cumulo, valutando gli aumenti per reati satellite anche in relazione alla loro entità.
Massime di principio
- Un errore aritmetico nel calcolo degli aumenti per recidiva è sanabile in Cassazione con annullamento senza rinvio se la correzione non richiede nuovi accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice del rinvio di ricalcolare componenti della pena (pena base, aumenti e diminuzioni) purché la sanzione complessiva non risulti peggiorativa per l'imputato rispetto alla precedente.
- Se in primo grado non è stata applicata una aggravante (es. recidiva) e non sussistono elementi che giustifichino il suo riconoscimento implicito, il giudice del rinvio non può valorizzarla ex novo per aumentare la pena: la recidiva deve risultare applicata o adeguatamente motivata.
- Le circostanze attenuanti generiche, quando riconosciute, devono incidere sulla pena base e la misura della loro diminuzione deve essere congruamente motivata; omissioni o applicazioni errate possono giustificare annullamento e rinvio sul trattamento sanzionatorio.
- Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e motivare la pena base; gli aumenti per i reati satellite possono essere mantenuti nell'ordine e misura corrispondente purché sia rispettata la proporzione complessiva e i limiti di legge.
- Le questioni attinenti a valutazioni discrezionali tipiche del merito (es.: congruità della pena base in relazione al contesto criminale) sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale o errore di diritto.
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