Cassazione Civile, Ordinanza n. 17909/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio tributario sull'IMU per l'anno 2013 relativa a un immobile di proprietà della contribuente. In primo grado era stata riconosciuta l'esenzione dal tributo; la sentenza era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Il Comune di Viterbo proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la decisione di secondo grado. Prima della decisione nel merito, tuttavia, il Comune depositava nota con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, dando atto di un sopravvenuto accordo bonario tra le parti; la controparte accettava la rinuncia.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente, con accettazione della controparte, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione dell'intervenuto accordo amichevole tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale misura non si estenda all'ipotesi di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
La norma è richiamata nel riepilogo della decisione di merito come base dell'esenzione IMU riconosciuta al contribuente per l'immobile in questione.
È la norma che consente la rinuncia al ricorso, presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio, qualificando la previsione come eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo, senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di un accordo amichevole sopravvenuto tra le parti, è legittima la compensazione delle spese di lite.
- La previsione sull'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via estensiva o analogica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Come è indicizzato
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