Cassazione Civile, Ordinanza n. 09525/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite riguarda il riconoscimento del trattamento perequativo previsto per il personale universitario che presta servizio in strutture sanitarie convenzionate, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 e della disciplina collettiva di settore. La Corte d'appello aveva riconosciuto a due dipendenti universitarie impiegate presso strutture dell'Azienda sanitaria pisana il diritto all'indennità perequativa nella misura corrispondente alle rispettive qualifiche, condannando in solido Università e Azienda al pagamento delle differenze retributive non prescritte dal 1 marzo 2014. Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto cassazione deducendo, in sintesi: (i) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato lo svolgimento di attività assistenziale anche per i periodi controversi, nonostante la contestazione; (ii) violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e dell'art. 28, comma 6, C.C.N.L. Università 2002-2005, assumendo che il beneficio presupponesse l'effettivo svolgimento di mansioni assistenziali e che tale presupposto non fosse dimostrato; (iii) violazione dell'art. 1230 c.c. e delle norme interpretative contrattuali, sostenendo che gli accordi del 2006 avessero effetto novativo o comunque implicassero rinuncia al trattamento perequativo pregresso. L'Azienda ha inoltre lamentato l'omesso esame del proprio appello incidentale e la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di arricchimento senza causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: ha qualificato come censure di merito, non scrutinabili in sede di legittimità, le contestazioni sulla ricostruzione fattuale dello svolgimento delle mansioni assistenziali; ha rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui nel rito del lavoro la contestazione dei fatti costitutivi deve essere specifica; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c.; ha ritenuto non decisiva e comunque non ammissibile la doglianza sull'omessa pronuncia dell'appello incidentale, osservando che, in ogni caso, la domanda risarcitoria non era configurabile nei termini prospettati e che l'azione di arricchimento era preclusa dal principio di sussidiarietà; ha infine condiviso l'interpretazione dell'accordo del 2006 operata dal giudice di merito, nel senso che esso non conteneva una rinuncia espressa o tacita all'indennità perequativa e non introduceva una novazione del rapporto. La decisione si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale, con condanna solidale delle amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Università degli Studi di Pisa sia il ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Ha confermato, nei fatti, la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto alle due lavoratrici il diritto al trattamento perequativo ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979, con decorrenza e nei limiti fissati dal giudice di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico, in solido, delle amministrazioni ricorrenti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che il giudice d'appello abbia invertito l'onere della prova; la Corte osserva che non vi è stata violazione della norma, ma corretta applicazione del principio di specifica contestazione nel rito del lavoro.
Invocato dalle amministrazioni per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 31 D.P.R. n. 761/1979
Norma base del trattamento perequativo per il personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate; la Corte ribadisce che il beneficio spetta in ragione dell'effettivo svolgimento dell'attività assistenziale e secondo i parametri di equiparazione previsti dalla disciplina richiamata.
art. 28, comma 6, C.C.N.L. Università 2002-2005
Richiamato quale clausola di salvaguardia, nel senso che conserva il trattamento perequativo di miglior favore già spettante in base alla disciplina previgente.
La Corte esclude che gli accordi del 2006 integrassero una novazione del rapporto o una rinuncia al diritto, per mancanza di univoca volontà novativa.
Richiamato per affermare che, nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare specificamente i fatti costitutivi allegati dall'attore.
art. 53 C.C.N.L. 1996
Richiamato per ribadire che, ai fini dell'applicazione dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979, sono equiparati il personale che presta servizio e quello incluso nominativamente nelle convenzioni.
Invocato nel motivo sull'omessa pronuncia; la Corte ritiene la doglianza non decisiva e inammissibile alla luce degli accertamenti già compiuti.
Richiamato dalla Corte nel ragionamento sulla domanda riconvenzionale, per escludere che il pagamento della retribuzione equivalga automaticamente a indebito oggettivo.
La Corte afferma che l'azione di arricchimento senza causa è inammissibile se la parte dispone di un'altra azione tipica, in applicazione del principio di sussidiarietà.
art. 111 Cost.
Richiamato per giustificare, in chiave di economia processuale, la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito in presenza di omessa pronuncia su questione di diritto.
Richiamato per affermare che la Corte può definire la questione senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare in modo specifico i fatti costitutivi dedotti dall'attore; una contestazione generica non è sufficiente a far gravare integralmente sulla parte attrice un ulteriore onere probatorio su fatti già puntualmente allegati e circostanziati.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, se il giudice di merito ha comunque esaminato il fatto storico controverso.
- Il diritto al trattamento perequativo del personale universitario impiegato in strutture sanitarie convenzionate dipende dall'effettivo svolgimento di attività assistenziale e non dalla sola formalizzazione amministrativa dell'inserimento negli elenchi o negli accordi successivi, quando la prestazione sia concretamente provata.
- Gli accordi collettivi o individuali del settore non comportano rinuncia o novazione di un diritto retributivo preesistente se non contengono un'espressa e univoca volontà in tal senso; la mera adesione a un nuovo inquadramento non basta a far perdere il trattamento più favorevole già maturato.
- L'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in via sussidiaria e non quando l'ordinamento appresta un'azione tipica alternativa; inoltre, nel rapporto sinallagmatico di lavoro, il pagamento della retribuzione non coincide automaticamente con un indebito oggettivo.
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