Cassazione Civile, Ordinanza n. 19045/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società in liquidazione aveva presentato domanda di concordato preventivo con piano impostato su modello di cessio bonorum, prevedendo il pagamento dei creditori chirografari nella misura dello 0,74% (o, secondo una possibile evoluzione allegata, dell'1,66% in caso di esito favorevole di controversie fiscali e di ulteriori incrementi teorici per il degrado di passività privilegiate). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e, su istanza del Pubblico Ministero, aveva pronunciato il fallimento. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che le percentuali offerte fossero irrisorie e che ciò compromettesse la causa concreta del concordato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall., sostenendo che, prima della novella del 2015, non esisteva un minimo legale di soddisfacimento né l'obbligo di indicare percentuali vincolanti, sicché il giudice non poteva sindacare l'irrisorietà dell'offerta; 2) violazione dell'art. 162 l.fall., assumendo che la congruità della percentuale spettasse ai creditori e non al giudice, trattandosi di valutazione di fattibilità economica; 3) violazione dell'art. 160, comma 4, l.fall., dell'art. 23 d.l. 83/2015 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale valorizzato una norma sopravvenuta e non applicabile ratione temporis; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente circa la possibilità di incremento delle percentuali offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nel regime anteriore alla novella del 2015, il giudice può sindacare la fattibilità giuridica e, quanto alla fattibilità economica, solo la manifesta e assoluta inidoneità del piano a realizzare la causa concreta del concordato; in tale ottica, percentuali di pagamento dello 0,74% o dell'1,66% possono essere correttamente giudicate irrisorie e quindi equivalenti, nella sostanza, a una mancata offerta di soddisfacimento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la norma sopravvenuta che reintroduceva una soglia del 20% non è stata posta a fondamento della decisione di merito, ma solo usata come criterio comparativo. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello, pur stringata, fosse comprensibile e superiore al minimo costituzionale, poiché esplicitava il carattere probabilistico e aleatorio delle circostanze invocate per aumentare la percentuale ai chirografari. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel regime anteriore alla novella del 2015, non prevedevano una soglia minima legale di soddisfacimento dei creditori; il controllo giudiziale può però investire la manifesta inidoneità del piano a realizzare la causa concreta del concordato.
La norma sopravvenuta, che ha reintrodotto una soglia minima del 20% per i chirografari, non era applicabile ratione temporis e nel caso concreto è stata richiamata solo come parametro comparativo, non come fondamento decisorio.
È richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico; nel caso esaminato, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente.
Il sindacato di legittimità sui giudizi di fatto resta limitato ai ristretti confini del vizio di motivazione nei termini consentiti dalla norma.
art. 111 Cost., comma 6
Impone l'obbligo di motivazione della sentenza, soddisfatto quando siano intellegibili le ragioni della decisione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo anteriore alla riforma del 2015, non esiste una percentuale minima legale di soddisfacimento dei chirografari: tuttavia il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta quando l'offerta sia talmente irrisoria da essere sostanzialmente equivalente a un mancato pagamento e quindi manifestamente incapace di realizzare la causa concreta della procedura.
- La distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica comporta che il giudice controlli senza limiti la compatibilità del piano con norme inderogabili, mentre sulla fattibilità economica il sindacato è ristretto alla verifica della manifesta, assoluta inidoneità del piano a perseguire gli obiettivi proposti; la valutazione di convenienza spetta ai creditori.
- Nel giudizio di ammissibilità del concordato, la causa concreta va identificata caso per caso: essa consiste nel superamento della crisi mediante una sia pure minima soddisfazione dei creditori in tempi ragionevoli; non è però predeterminabile in astratto una soglia percentuale fissa.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice; non è invece nullo il provvedimento che, pur conciso, esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione e consenta di verificarne il percorso logico.
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