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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21952/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (società di recupero)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una cittadina svizzera residente all'estero di un verbale di accertamento per violazione del codice della strada commessa a Como. Successivamente una società, quale procuratrice speciale del Comune per la riscossione dei crediti da infrazioni stradali verso residenti all'estero, ha agito davanti al Giudice di pace di Como chiedendo la condanna al pagamento della somma dovuta. La convenuta ha contestato la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la lite dovesse essere attratta dalla Convenzione di Lugano e dalla giurisdizione svizzera; ha inoltre dedotto l'esistenza di un preteso giudicato estero sul difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della domanda proposta in sede ordinaria per violazione della riserva di amministrazione, il difetto di legittimazione processuale della società e la prescrizione del credito. La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como che aveva respinto l'appello, articolando quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice italiano e falsa applicazione della Convenzione di Lugano e della L. 218/1995, perché la controversia, pur avendo ad oggetto il recupero di una sanzione amministrativa, sarebbe stata indebitamente qualificata come materia amministrativa e non civile; 2) esistenza di un giudicato estero sul difetto di giurisdizione del giudice italiano; 3) difetto di legittimazione processuale della società procuratrice speciale; 4) erroneo mancato riconoscimento della prescrizione della sanzione pecuniaria. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, affermando la giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto che le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada esprimano esercizio di potere autoritativo e rientrino nella materia amministrativa esclusa dall'ambito della Convenzione di Lugano; di conseguenza si applica l'art. 3 L. 218/1995 e, ai fini della giurisdizione, rileva anche il criterio territoriale interno che, per tali violazioni, radica la competenza nel giudice del luogo della commissione dell'illecito, cioè il Giudice di pace di Como. Ha poi respinto il secondo motivo perché il provvedimento reso dall'autorità svizzera si era limitato a stralciare la causa dal ruolo per mancata produzione dell'attestazione di esecutività, senza alcuna pronuncia di merito o sulla giurisdizione, quindi senza idoneità al giudicato. Nel testo fornito la motivazione si interrompe dopo l'esame dei primi due motivi; non emerge il dispositivo finale completo né l'esito degli ulteriori motivi.

Norme richiamate

  • Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007

    artt. 1, 2, 3; artt. 32 e 33, comma 3

    La Convenzione non si applica alla materia amministrativa; per stabilire se una lite vi rientri occorre guardare alla natura del rapporto e soprattutto verificare se la pubblica autorità abbia agito nell'esercizio di poteri di imperio. Una pretesa di pagamento fondata su una sanzione amministrativa da codice della strada resta fuori dal campo convenzionale.

  • L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3

    Nelle materie escluse dalla Convenzione di Lugano la giurisdizione italiana può fondarsi anche sui criteri di competenza territoriale interna; per le sanzioni da violazione del codice della strada, ciò conduce alla giurisdizione del giudice del luogo della violazione.

  • c.p.c., art. 20

    Richiamato dal giudice di merito per individuare il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione; nella ricostruzione del Tribunale ciò confermava la giurisdizione/competenza del giudice del luogo della violazione.

  • d.lgs. n. 250 del 2011, art. 7, comma 2

    Per il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, la competenza territoriale spetta al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

  • c.c., art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso giudicato estero; la Corte ha escluso che vi fosse un provvedimento idoneo a fare stato.

  • c.p.c., artt. 81, 83 e 99

    Richiamati nel motivo relativo alla legittimazione processuale della società procuratrice speciale, ma il testo fornito non consente di ricavare la decisione finale su tale censura.

  • L. n. 689 del 1981, art. 28

    Richiamato in relazione alla prescrizione della sanzione pecuniaria; dal testo fornito non emerge la valutazione finale della Corte su questo motivo.

  • c.d.s., art. 209

    Richiamato insieme alla disciplina della prescrizione delle sanzioni amministrative; dal testo fornito non emerge la valutazione finale della Corte su questo motivo.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando azionate in giudizio per il relativo recupero, non integrano una controversia di materia civile ai fini della Convenzione di Lugano, ma esprimono esercizio di poteri autoritativi e ricadono nella materia amministrativa esclusa dal campo convenzionale.
  • Per stabilire la giurisdizione nei confronti di uno straniero occorre avere riguardo all'oggetto della domanda e alla natura del rapporto sostanziale dedotto; se la pretesa deriva da un atto d'imperio della pubblica autorità, opera la disciplina interna della giurisdizione dettata dalla L. 218/1995.
  • Quando la controversia esula dall'ambito della Convenzione di Lugano, la giurisdizione italiana può essere affermata anche attraverso i criteri di competenza territoriale previsti dall'ordinamento interno.
  • Il provvedimento del giudice straniero che si limiti a stralciare la causa dal ruolo per mancanza di documentazione o per difetto di attività processuale non integra una decisione di merito né un accertamento idoneo a formare giudicato sulla giurisdizione.
  • L'eccezione di giudicato estero presuppone l'esistenza di una decisione effettivamente pronunciata sul punto dedotto; in mancanza di una statuizione resa sul merito o sulla giurisdizione, non può parlarsi di efficacia preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleGiurisdizione
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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