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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37311/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con unico motivo: contestazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato connesso allo svolgimento di attività di gioco e scommesse per via telematica per conto dell'allibratore estero privo di concessione. Il ricorrente ha sostenuto che il reato non poteva essere attribuito a lui in quanto gestore del locale, che la sua mera presenza al momento dell'accertamento non aveva rilevanza e che non vi era prova della sua conoscenza e partecipazione all'attività illecita (la titolarità formale della licenza era della moglie). In sede di replica il ricorrente ha chiesto inoltre, con motivo nuovo, un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo investisse valutazioni di merito riservate al giudice di merito, la cui motivazione era congrua e dettagliata: era emerso che il ricorrente era presente durante l'accertamento, si era presentato come gestore del locale, la titolare formale (la moglie) era assente, erano stati rinvenuti computer collegati al bookmaker estero Betone365 privo di licenza e documentazione attestante movimentazioni di denaro per le scommesse; ne consegue che il ricorrente ha fornito un contributo materiale e psicologico alla realizzazione del reato. Il motivo nuovo riguardante la sanzione è stato dichiarato inammissibile perché estraneo all'atto di impugnazione originario. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per affermare la responsabilità in concorso tra più soggetti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia concorso nella realizzazione del reato insieme alla moglie, fornendo contributo materiale e psicologico.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 401/1989

    art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 401/1989

    Norme relative alla disciplina delle scommesse; la Corte ha ritenuto che l'attività posta in essere fosse riconducibile alle fattispecie punite dalla legge, essendo effettuate per conto di un allibratore privo di autorizzazione.

  • art. 88 TULPS

    Richiama la necessità di autorizzazione di pubblica sicurezza per lo svolgimento di determinate attività; l'assenza dell'autorizzazione ha aggravato la posizione sostanziale dell'attività illecita svolta nel locale.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica il riferimento normativo con cui è stato iscritto e trattato il ricorso davanti alla Corte.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'introduzione di nuovi motivi in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio di inammissibilità dei motivi nuovi che vertono su punti non investiti dall'atto di impugnazione originario.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., Clarke, Sez. U., Facchini, Sez. U., Bono)

    Riferimenti: Sez. U, 13/12/1995, Clarke; Sez. U, 25/11/1995, Facchini; Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono

    Richiamati per i principi generali: il sindacato in Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto se la motivazione è congrua; e per il principio di inammissibilità dei motivi nuovi non inerenti ai punti già impugnati.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non riesamina i fatti e l'attendibilità della prova se la motivazione dei giudici di merito è congrua, esauriente e logicamente articolata: i fatti e le valutazioni probatorie restano quindi sostanzialmente insindacabili in Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione.
  • La titolarità formale della licenza non esclude la responsabilità penale di chi agisce da "gestore di fatto": la presenza, la condotta, la disponibilità nella conduzione dell'esercizio e prove documentali di operazioni economiche possono integrare il requisito del contributo materiale e della coscienza/volontà necessari per la responsabilità in concorso.
  • La mera assenza di rilievo di un imputato al momento dell'accertamento può essere superata da elementi probatori che dimostrino la gestione effettiva e la partecipazione all'attività illecita (es. collegamenti informatici al bookmaker estero, movimentazioni di denaro).
  • Non è possibile introdurre in Cassazione motivi nuovi che non siano stati oggetto del ricorso originario: eventuali deduzioni sulla quantificazione della pena o su altri profili non dedotti originariamente sono inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dimostrare che la sentenza di merito sia priva di ragionamento logico o ometta di considerare deduzioni rilevanti; la semplice divergenza di valutazione probatoria non è sufficiente.
  • In casi di attività di gioco/scommesse collegate a allibratori esteri privi di concessione, la documentazione che attesta i collegamenti telematici e le movimentazioni di denaro è elemento probatorio determinante per la configurazione del reato.

Testo integrale

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