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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25945/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte del titolare di un’impresa individuale di commercio di motocicli e ciclomotori, dell’avviso di accertamento relativo al 2007. L’atto aveva rettificato il reddito d’impresa per euro 1.521.926, in ragione dell’errata valutazione del magazzino, e richiesto maggiore IVA per euro 29.538,12 su operazioni soggette al regime del margine. La CTP di Torino aveva annullato l’avviso per inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000; la CTR del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Agenzia, richiamando sia un generale obbligo di contraddittorio preventivo sia l’applicabilità della disposizione specifica, poiché le scritture contabili utilizzate erano state acquisite anche mediante accesso presso la sede del soggetto depositario, dal 4 giugno al 31 luglio 2012. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, sostenendo che l’accertamento era stato emesso “a tavolino” sulla base di documenti acquisiti a seguito di richiesta al contribuente e non dopo ispezione, verifica o accesso nei locali dell’impresa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura non si confrontava con una delle autonome rationes decidendi della sentenza d’appello: l’accertamento in fatto che le scritture contabili utilizzate per l’accertamento fiscale erano state acquisite a seguito di accesso presso i locali del soggetto delegato alla loro tenuta. Poiché tale ragione era sufficiente da sola a sostenere la decisione, non bastava contestare l’affermazione della CTR sull’esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo senza censurare utilmente anche il presupposto fattuale dell’applicazione dell’art. 12, comma 7. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al 15 per cento per spese generali e agli oneri di legge. Non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della prenotazione a debito del contributo unificato spettante all’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto del motivo di appello formulato dall’Agenzia delle Entrate e si appunta solo sull’argomentazione della sentenza che, in contrasto con l’orientamento ormai consolidato della Corte, afferma l’esistenza nell’ordinamento di un obbligo generale dell’amministrazione finanziaria di instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, ignorando completamente la parte della motivazione che, comunque, accerta in fatto la ricorrenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000.

    La decisione non stabilisce in questa sede una regola generale sull’ambito applicativo della norma: dichiara inammissibile la censura perché non investe l’autonoma ratio della sentenza di merito che aveva accertato in fatto l’esistenza di un accesso presso il soggetto depositario delle scritture contabili, ritenendo così integrato il presupposto applicativo della disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate.

    La censura per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione impugnata; la cassazione è possibile soltanto se tutte vengono censurate e tutte le censure sono fondate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).

    La Corte esclude l’applicazione della disposizione sul raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sostenerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la cassazione può essere pronunciata soltanto se tutte le censure sono fondate.
  • È inammissibile, per difetto di una censura idonea a incidere sulla decisione, il ricorso che attacca soltanto una delle ragioni della sentenza e lascia incontestata un’altra ratio autonoma sufficiente a sorreggerla.
  • La valutazione di merito secondo cui le scritture contabili sono state acquisite mediante accesso presso i locali del soggetto depositario, se non utilmente censurata, resta ferma nel giudizio di legittimità e può costituire la ragione autonoma rilevante per l’applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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