Sentenza del 23/06/2020 n. 12300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione della TARI per l’anno 2015, pari a 29.270 euro. La Commissione tributaria regionale della Campania, riformando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno, aveva accolto il ricorso della società e ridotto il tributo a 16.689 euro. Il Comune ha impugnato tale sentenza per Cassazione; la società ha eccepito che il ricorso era tardivo, perché proposto oltre il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per tardività: la sentenza regionale era stata consegnata direttamente al Comune il 31 gennaio 2017, come dimostrato dalla copia protocollata e non contestato dall’ente, e da tale notificazione decorreva il termine breve di 60 giorni. La decisione regionale che aveva ridotto la TARI a 16.689 euro resta quindi ferma. Il Comune è stato condannato a pagare alla società 1.700 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
L'impugnazione e' stata tardivamente proposta dopo la scadenza del termine perentorio (c.d. breve) di sessanta giorni decorrente dalla notificazione all'Ente impositore della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 326 c.p.c., comma 1.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione; il ricorso depositato oltre tale termine è tardivo.
In punto di diritto e' appena il caso di aggiungere - con riferimento alle forme della notificazione eseguita - che la giurisprudenza di legittimita' ha fissato il principio di diritto, secondo il quale " nel processo tributario, e' idonea a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, (come novellato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall'articolo 10 del detto decreto "
Nel processo tributario, la consegna diretta della sentenza all’ente pubblico parte del giudizio è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione; non è necessario che la notificazione avvenga in altra forma.
Articolo 10 del D.Lgs. n. 546/1992
nel processo tributario, e' idonea a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, (come novellato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall'articolo 10 del detto decreto
La consegna della sentenza all’ente pubblico individuato come parte processuale dall’articolo 10 è sufficiente a far iniziare il termine breve per impugnare.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Quando un’impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la consegna diretta della sentenza all’ente pubblico che è parte del giudizio può far decorrere il termine breve d’impugnazione, purché la consegna sia provata.
- Il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza; se l’impugnazione è proposta dopo la sua scadenza perentoria, è inammissibile, senza che il giudice debba riesaminare nel merito la controversia tributaria.
- Chi eccepisce la tardività deve documentare la notificazione; se la prova è prodotta e la controparte non la contesta, il fatto può essere considerato pacifico.
- La parte soccombente in Cassazione paga le spese processuali; in caso di inammissibilità può inoltre essere tenuta al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
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