Cassazione Civile, Ordinanza n. 29307/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2002 nei confronti della società, disconoscendo l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 4 della L. n. 383 del 2001 (cd. Tremonti-bis) fruita in occasione dell'acquisto di un immobile e conseguentemente recuperando a tassazione imposte IRPEG e irrogando sanzioni. Dopo un primo contenzioso culminato in una cassazione con rinvio, la CTR Toscana, in sede di rinvio, aveva nuovamente rigettato l'appello della società ritenendo che l'immobile non fosse stato oggetto di interventi di ristrutturazione radicale nei cinque anni precedenti l'acquisto, con esclusione del beneficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi quattro denunciavano nullità della sentenza per motivazione apparente, ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione dei limiti del giudizio di rinvio e violazione della regola di giudizio iuxta alligata et probata; gli ultimi due denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001. Nel frattempo la stessa sentenza della CTR impugnata è stata revocata dallo stesso giudice tributario in accoglimento di revocazione per errore revocatorio e, in sede rescissoria, è stato annullato l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la sentenza d'appello impugnata era stata nel frattempo revocata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva riconosciuto l'errore revocatorio e, poi, annullato l'avviso di accertamento. Poiché l'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione, la revoca della sentenza impugnata ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; escluso anche il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per causa sopravvenuta e non dei casi tipici previsti dalla legge.
Norme richiamate
Norma agevolativa invocata dalla contribuente; il giudizio di merito ruotava sulla spettanza del beneficio per nuovi investimenti in relazione all'acquisto dell'immobile.
Usato come paradigma dei motivi di ricorso per cassazione, sia per vizi processuali della sentenza sia per violazione di legge.
art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme agli artt. 61 e 63 per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 63 D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato sia per il giudizio di rinvio sia per la nullità dedotta della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Evocato in relazione al requisito della motivazione della decisione giudiziaria.
Richiamato per denunciare asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamati per censurare l'operato del giudice di rinvio e i limiti derivanti dalla precedente cassazione con rinvio.
Richiamato per denunciare la violazione della regola di giudizio basata sulle allegazioni e prove delle parti.
Fondamento della revocazione proposta contro la sentenza di appello impugnata per cassazione, poi effettivamente accolta.
art. 64 D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come disciplina della revocazione nel processo tributario.
La Corte ha ritenuto producibile in cassazione la documentazione volta a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
L'interesse ad agire e a impugnare deve persistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione ma anche al momento della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revoca, nelle more del giudizio di cassazione, della sentenza impugnata determina cessazione della materia del contendere e comporta inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino al momento della decisione; se viene meno per un evento sopravvenuto, il giudice di legittimità non può esaminare i motivi di ricorso.
- Nel processo di cassazione è producibile la documentazione diretta a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, quando tale produzione sia funzionale a far emergere una causa sopravvenuta di inammissibilità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni inammissibilità: presuppone i casi tipici previsti dalla norma e non può essere esteso analogicamente a ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
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