Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Le ricorrenti, quali fideiussori della società debitrice principale, avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di crediti già vantati da una banca nei confronti della debitrice. In sede di merito deducevano la prescrizione del credito, l'illiceità degli interessi e il difetto di legittimazione attiva della società intimante. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta da un atto di insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale, compiuto dal Banco di Napoli quale mandatario della cessionaria e reso opponibile al debitore mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del conferimento del potere di rappresentanza. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1705 c.c., sostenendo che l'atto di insinuazione non potesse interrompere la prescrizione in mancanza di spendita del nome della rappresentata e di elementi univoci che attestassero l'operato del Banco di Napoli come rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non era correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non aveva affermato che il Banco di Napoli avesse agito senza spendita del nome della mandante, ma al contrario che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del conferimento del mandato con rappresentanza costituiva sufficiente esternazione del potere rappresentativo e rendeva idoneo l'atto di insinuazione a interrompere e sospendere la prescrizione anche nei confronti dei coobbligati solidali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La norma è richiamata dalle ricorrenti per sostenere che, in assenza di spendita del nome del rappresentato, l'atto del mandatario non produca effetti verso il mandante; la Corte però osserva che il motivo non coglie la reale motivazione della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la censura deve colpire effettivamente la motivazione posta a base della decisione.
- Quando il giudice di merito accerta che il potere rappresentativo è stato adeguatamente esternato verso i terzi secondo la forma prevista dalla legge, l'atto compiuto dal rappresentante può produrre effetti interruttivi della prescrizione in favore del rappresentato.
- L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti del debitore principale può esplicare effetti anche verso i coobbligati solidali, ove la motivazione della decisione di merito si fondi su un valido atto compiuto nell'interesse del creditore/rappresentato.
- La denuncia di violazione di legge non è sufficiente se costruita su un presupposto fattuale diverso da quello effettivamente posto a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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