Cassazione Civile, Ordinanza n. 14091/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di cinque avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. Il giudice di merito aveva ritenuto valide le notifiche degli avvisi, eseguite secondo la disciplina dell’irreperibilità assoluta, e aveva escluso prescrizione, decadenza e nullità per carenza di motivazione dell’intimazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la situazione come irreperibilità assoluta invece che relativa. Secondo il ricorrente, il messo notificatore avrebbe omesso di svolgere e documentare adeguate ricerche per accertare che nel comune del domicilio fiscale non vi fossero abitazione, ufficio o azienda, limitandosi a formule prestampate; di conseguenza, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina dell’art. 140 c.p.c. con deposito, affissione e raccomandata informativa. Il ricorrente ha inoltre richiamato in memoria una successiva sentenza penale di assoluzione, invocandone l’efficacia sul giudizio tributario. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui censurava un accertamento di fatto sul tipo di irreperibilità, non sindacabile in cassazione quando si controverte della notificazione di un atto impositivo. Nel merito, ha comunque reputato infondata la doglianza, ribadendo che la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è legittima solo se il messo notificatore, dopo ricerche nel comune del domicilio fiscale, accerti che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel comune medesimo; la sentenza impugnata era conforme a tali principi perché aveva dato conto delle ricerche svolte e dell’esito negativo delle notifiche, sia per il primo sia per gli altri avvisi. La Corte ha inoltre escluso l’efficacia nel processo della sentenza penale prodotta in memoria, perché non risultava provato il passaggio in giudicato e, comunque, il giudizio aveva ad oggetto l’intimazione di pagamento e non direttamente i reati contestati in sede penale; in ogni caso, gli atti presupposti erano divenuti definitivi per regolare notificazione e mancata impugnazione nei termini. Infine, ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure trascritte in ricorso in modo generico, prive di specifica rubrica, indicazione delle norme violate e chiaro collegamento con i motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune"
Si applica solo quando, dopo le ricerche nel comune del domicilio fiscale, risulti l’irreperibilità assoluta del contribuente, cioè l’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel comune stesso.
La disciplina ordinaria richiamata per l’ipotesi di irreperibilità relativa; non trova applicazione quando sia accertata l’irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili, con puntuale indicazione delle norme violate e delle censure mosse alla sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.
Le ricerche del notificatore e il loro esito devono emergere chiaramente dagli atti e dalla relata di notifica.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza corredata da attestazione di passaggio in giudicato.
Richiamato solo in via preliminare; la Corte ne esclude l’applicabilità al caso concreto per difetto di prova del giudicato penale e per la natura della controversia tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma applicata per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti impositivi, la forma prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è legittima solo se il notificatore abbia svolto ricerche nel comune del domicilio fiscale e abbia accertato che il contribuente non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda; in mancanza, si applica la disciplina ordinaria dell’art. 140 c.p.c. per l’irreperibilità relativa.
- La qualificazione della situazione come irreperibilità assoluta o relativa, quando poggia sull’accertamento delle risultanze di notifica di un atto impositivo, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Le ricerche del messo notificatore non sono soggette a forme rigide predeterminate, ma la relata deve consentire di comprendere con chiarezza che esse sono state effettivamente compiute e che l’esito negativo riguarda l’accertamento dei presupposti per la notifica in irreperibilità assoluta.
- Il giudicato esterno può essere opposto nel processo solo se ne sia provata con certezza la formazione mediante produzione della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato; la mera allegazione o mancata contestazione della controparte non basta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure siano formulate in modo generico, prive di specifica rubrica, del richiamo alle norme violate o del collegamento intelligibile con uno dei motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c.
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