Cassazione Civile, Ordinanza n. 18513/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti il trasferimento di un compendio immobiliare da una società debitrice a un'altra società. In primo grado e in appello la domanda era stata accolta, ritenendosi sussistente l'eventus damni e il consilium fraudis sulla base dell'entità del patrimonio trasferito, dell'esposizione debitoria fiscale della venditrice, della vicinanza temporale tra l'atto e vari avvisi di accertamento e dei rapporti tra le compagini sociali. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto su di essa l'onere di provare la capienza del patrimonio residuo del debitore, mentre tale onere avrebbe dovuto gravare sul creditore attore o, comunque, sulla debitrice rimasta contumace; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2901, 2697 e 2698 c.c., lamentando che, poiché la carenza di capienza era stata allegata dall'attrice ed era stata contestata, l'onere probatorio non avrebbe potuto essere invertito a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di azione revocatoria, una volta allegato e ritenuto provato il peggioramento della garanzia patrimoniale per effetto dell'atto dispositivo, la sufficiente capienza del patrimonio residuo del debitore costituisce fatto impeditivo, la cui prova grava sulla parte convenuta, sia essa debitore venditore sia acquirente. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che l'atto aveva riguardato gran parte del patrimonio immobiliare del debitore, sicché non vi era violazione delle regole sull'onere della prova. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
azione revocatoria ordinaria; eventus damni; consilium fraudis
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ricorre anche quando l'atto non azzeri il patrimonio del debitore ma ne determini una variazione quantitativa o qualitativa tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Una volta provato tale pregiudizio, spetta al convenuto dimostrare che il patrimonio residuo sia ampiamente capiente.
L'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa revocatoria, in particolare la sufficiente capienza del patrimonio residuo del debitore, incombe sul convenuto dopo che il creditore abbia provato il peggioramento della garanzia patrimoniale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea allocazione dell'onere probatorio, ma non ritenuto violato dalla Corte.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto dispositivo renda il patrimonio del debitore integralmente insufficiente, ma anche quando lo riduca in modo tale da aumentare l'incertezza o la difficoltà di soddisfazione del credito.
- Il creditore che agisce in revocatoria deve provare il peggioramento della garanzia patrimoniale; una volta raggiunta tale prova, grava sul convenuto l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo del debitore è comunque sufficientemente capiente.
- La prova della sufficiente capienza residua integra un fatto impeditivo della domanda revocatoria e può essere fatta valere sia dal debitore alienante sia dal terzo acquirente.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'atto ha inciso su gran parte del patrimonio del debitore, tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio dedotto e consentito dal giudizio di legittimità.
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