Cassazione Penale, Sentenza n. 28425/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda un minorenne, all'epoca dei fatti quindicenne, gravemente indiziato di aver scambiato su social network messaggi finalizzati a promuovere azioni violente e terroristiche per la creazione di uno Stato etnico bianco e di aver creato un canale Telegram nel quale pubblicava manuali fai-da-te per la costruzione di armi ed esplosivi. Il Tribunale per i minorenni, quale giudice del riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con il collocamento in una comunità educativa, con divieto assoluto di utilizzare dispositivi informatici, valorizzando anche la funzione rieducativa del collocamento in comunità multiculturale. Il ricorrente ha censurato: 1) la motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando che non fosse stata valutata l'attualità del pericolo di recidiva, essendo i fatti cessati nel 2024 e non essendovi condotte successive note; 2) la scelta della misura, sostenendo che il collocamento in comunità con divieto di dispositivi informatici non era adeguatamente motivato rispetto alla più mite collocazione in famiglia e risultava incompatibile con le esigenze educative del minore; 3) la motivazione sui gravi indizi, contestando la genericità dell'ordinanza quanto al reato di propaganda/apologia finalizzata a delinquere per finalità di terrorismo e quanto alla fattispecie relativa alla formazione o addestramento con finalità di terrorismo, per la quale sarebbe mancata l'allegazione della specifica finalità terroristica; 4) ulteriori profili di illegittimità della misura in ragione dei rischi di stigmatizzazione sociale, compromissione dello sviluppo emotivo-relazionale e incidenza sulla continuità scolastica, con richiesta di preferenza per il collocamento presso il domicilio familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi ai gravi indizi di colpevolezza e ha accolto i motivi concernenti le esigenze cautelari. Ha affermato che il ricorso, sul punto dei gravi indizi, era a sua volta generico: non indicava quale elemento della fattispecie di cui all'art. 604-bis c.p. mancasse e, quanto all'art. 270-quinquies c.p., la censura sulla mancanza della finalità di terrorismo era formulata in modo assertivo e non articolato. Invece, ha ritenuto decisivo che nella valutazione cautelare non fosse stato adeguatamente considerato il tempo decorso dai fatti e che la motivazione dell'ordinanza superasse tale dato con un argomento illogico, fondato su una mera ipotesi circa l'esito del sequestro dei dispositivi elettronici. Ha inoltre censurato la motivazione che attribuiva alla comunità una funzione rieducativa, ribadendo che le misure cautelari, anche nel procedimento minorile, non hanno finalità punitive o rieducative ma servono solo a fronteggiare i pericula libertatis. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata limitatamente alle esigenze cautelari e rinviata al Tribunale per i minorenni di L'Aquila per nuovo giudizio sul punto, mentre il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
La Corte richiama la contestazione di propaganda/istigazione con finalità di discriminazione o terrorismo e osserva che il ricorso non indica in modo specifico quale elemento costitutivo della fattispecie manchi nel caso concreto.
La norma è richiamata per la condotta di addestramento o formazione con finalità di terrorismo; la Corte osserva che la doglianza sulla mancanza della finalità terroristica è stata proposta in modo assertivo e senza una critica articolata alla motivazione impugnata.
È richiamato solo per delimitare l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso.
Indica la competenza del Tribunale per i minorenni di L'Aquila quale giudice del rinvio dopo l'annullamento limitato alle esigenze cautelari.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Viene richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
È evocato nel richiamo giurisprudenziale al principio di adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, ma la Corte precisa che ciò non trasforma la misura cautelare in uno strumento rieducativo.
Massime di principio
- Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la censura difensiva deve essere specifica: non è sufficiente affermare in modo generico l'assenza degli indizi, ma occorre individuare quale elemento costitutivo della fattispecie contestata difetti o sia mal valutato.
- Per i reati con struttura complessa o con elementi finalizzanti particolari, la motivazione cautelare deve consentire di comprendere la sussunzione della condotta nella norma incriminatrice; tuttavia, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni assertive e non analitiche.
- Il tempo trascorso dai fatti contestati è un dato rilevante nella prognosi cautelare, perché incide sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti.
- Nella motivazione delle esigenze cautelari non può essere valorizzata, a carico dell'indagato, una mera ipotesi congetturale sul contenuto di un sequestro non ancora esaminato, poiché ciò contrasta con la presunzione di innocenza.
- Le misure cautelari personali non hanno funzione punitiva né rieducativa, anche nel procedimento a carico di minorenni: esse devono essere scelte e motivate esclusivamente in relazione ai pericula libertatis legalmente rilevanti.
- Il principio di adeguamento del procedimento penale minorile alle esigenze educative del minore non consente di attribuire alla misura cautelare finalità di recupero morale o rieducazione, essendo tali obiettivi rimessi agli strumenti previsti dal legislatore per il processo minorile.
- In sede cautelare, la scelta tra diverse misure deve essere sorretta da una motivazione effettiva sulla loro idoneità a contenere il rischio, non bastando richiami generici all'opportunità educativa o al contesto di inserimento del minore.
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