Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39688/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione/porto di arma e per la violazione della normativa sulle armi, deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione del reato, che si assumeva maturata prima della decisione impugnata. La difesa ha depositato memoria, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata alla luce dell'orientamento consolidato sulla disciplina della prescrizione per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, applicandosi la riforma Orlando con sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e sino alla pronuncia del dispositivo in appello, per un massimo di un anno e sei mesi. Poiché il fatto era del 24 ottobre 2019, alla data della sentenza di primo grado il termine non era ancora decorso e, sospeso nei limiti indicati, non risultava spirato neppure alla data della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    norma incriminatrice richiamata come titolo di reato oggetto di conferma di responsabilità

  • art. 4 l. 110/1975

    disposizione richiamata come base della contestazione in materia di armi

  • art. 2 l. 110/1975

    disposizione richiamata come ulteriore base della contestazione in materia di armi

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    vizio dedotto come violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione

  • art. 159, comma 2, c.p.

    nel testo anteriore alla modifica, come sostituito dalla legge n. 103/2017, disciplina la sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per il tempo massimo previsto

  • art. 544 c.p.p.

    termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado, assunto come dies a quo della sospensione della prescrizione

  • art. 1, comma 11, lett. b), legge n. 103 del 2017

    norma che ha modificato la disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo considerato

  • legge n. 103 del 2017

    riforma Orlando ritenuta applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina introdotta dalla riforma Orlando in tema di prescrizione, con sospensione del corso del termine dopo la sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo e comunque entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
  • Quando, alla data della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ordinario, anche se già prorogato per atti interruttivi, non è ancora decorso, la successiva sospensione ex art. 159, comma 2, c.p. impedisce che la prescrizione maturi prima della decisione di appello, se il tempo complessivo non risulta ancora spirato.
  • Il motivo di ricorso fondato sull'intervenuta prescrizione è inammissibile se si pone in aperto contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e con l'accertamento del computo del termine svolto sulla base delle date processuali rilevanti.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.