Cassazione Penale, Ordinanza n. 39688/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione/porto di arma e per la violazione della normativa sulle armi, deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione del reato, che si assumeva maturata prima della decisione impugnata. La difesa ha depositato memoria, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata alla luce dell'orientamento consolidato sulla disciplina della prescrizione per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, applicandosi la riforma Orlando con sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e sino alla pronuncia del dispositivo in appello, per un massimo di un anno e sei mesi. Poiché il fatto era del 24 ottobre 2019, alla data della sentenza di primo grado il termine non era ancora decorso e, sospeso nei limiti indicati, non risultava spirato neppure alla data della sentenza di appello.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come titolo di reato oggetto di conferma di responsabilità
disposizione richiamata come base della contestazione in materia di armi
disposizione richiamata come ulteriore base della contestazione in materia di armi
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
vizio dedotto come violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione
nel testo anteriore alla modifica, come sostituito dalla legge n. 103/2017, disciplina la sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per il tempo massimo previsto
termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado, assunto come dies a quo della sospensione della prescrizione
art. 1, comma 11, lett. b), legge n. 103 del 2017
norma che ha modificato la disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo considerato
riforma Orlando ritenuta applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina introdotta dalla riforma Orlando in tema di prescrizione, con sospensione del corso del termine dopo la sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo e comunque entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
- Quando, alla data della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ordinario, anche se già prorogato per atti interruttivi, non è ancora decorso, la successiva sospensione ex art. 159, comma 2, c.p. impedisce che la prescrizione maturi prima della decisione di appello, se il tempo complessivo non risulta ancora spirato.
- Il motivo di ricorso fondato sull'intervenuta prescrizione è inammissibile se si pone in aperto contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e con l'accertamento del computo del termine svolto sulla base delle date processuali rilevanti.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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