Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel decidere sulla concessione di misure alternative alla detenzione, ha ritenuto adeguata la detenzione domiciliare ma non l'affidamento in prova. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché sovrapponibili, contestavano il giudizio di merito sulla pericolosità di recidiva e deducevano un travisamento dei fatti, in particolare in relazione all'esistenza di un procedimento pendente per un reato asseritamente commesso dopo quello in espiazione. Il ricorrente sosteneva inoltre che la propria attività lavorativa richiedesse necessariamente ampi margini di libertà spaziale e temporale e che fosse trascorso molto tempo rispetto alla precedente espiazione, richiamando anche il fatto di aver già fruito in passato di un'altra misura alternativa. La censura, in sostanza, mirava a sovvertire la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza circa l'idoneità della misura più ampia a prevenire la recidiva e a favorire la rieducazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la scelta tra misure alternative, quando sorretta da motivazione adeguata e логicamente coerente, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto, il dedotto travisamento sul procedimento pendente non era idoneo a scardinare la motivazione dell'ordinanza, che si fondava in modo sufficiente sull'eccesso di libertà spaziale e temporale che l'affidamento in prova avrebbe comportato, tenuto conto del tipo di attività lavorativa svolta dal condannato e del fatto che proprio in quel contesto era stato commesso il reato. La Corte ha inoltre valorizzato la precedente concessione di una misura alternativa, che non aveva impedito la reiterazione delittuosa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
La decisione riguarda la valutazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare affidamento in prova e detenzione domiciliare, apprezzate discrezionalmente dal giudice di sorveglianza.
Massime di principio
- La scelta tra diverse misure alternative alla detenzione appartiene al giudice di sorveglianza e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
- La doglianza che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti o a contestare il giudizio di pericolosità senza evidenziare un vero vizio logico della motivazione non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
- Il dedotto travisamento della prova è irrilevante quando non incide in modo decisivo sulla struttura argomentativa del provvedimento impugnato.
- Ai fini della concessione di una misura alternativa più ampia, il giudice può valorizzare il rischio di recidiva desumendolo anche dal contesto concreto di svolgimento dell'attività lavorativa del condannato e dai precedenti esiti negativi di precedenti misure alternative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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