Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di detenzione/porto di arma comune da sparo e ricettazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte doglianze sulla commisurazione della pena e, in particolare, sulla riduzione inferiore ad un terzo della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva in sostanza che la motivazione sulla dosimetria sanzionatoria fosse insufficiente e che non vi fosse adeguata giustificazione per negare una maggiore diminuzione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla pena: il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la gravità oggettiva del fatto (arma completa di tutte le componenti, con colpo in canna e cane armato), i precedenti penali dell'imputato e il comportamento successivo al reato, ritenuto significativo perché l'imputato aveva indicato agli operanti il luogo in cui si trovava l'arma non rinvenuta subito dopo la prima perquisizione. Ritenuta generica la doglianza sulla richiesta di un'ulteriore riduzione della sanzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La motivazione sulla determinazione concreta della pena è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti ai fini della valutazione complessiva.
artt. 10 e 14 l. 110/1975
Norme incriminatrici richiamate per i reati relativi all'arma oggetto di contestazione, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per il reato di ricettazione contestato.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, l'obbligo di motivazione del giudice di merito è assolto quando la sentenza richiami gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., anche senza un'analitica confutazione di ogni possibile argomento difensivo.
- La censura sulla quantificazione della pena è generica e non può essere accolta se non si confronta con gli specifici dati fattuali valorizzati dal giudice di merito per aggravare o attenuare il trattamento sanzionatorio.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non impone automaticamente una riduzione massima della pena: la misura concreta della diminuzione resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, purché sorretta da motivazione non apparente.
- Ai fini della valutazione della gravità del fatto e della commisurazione della pena possono essere considerati, oltre alla natura e pericolosità del bene o dello strumento oggetto di reato, anche i precedenti penali dell'imputato e il suo comportamento successivo al fatto.
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