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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato l'indulto già concesso all'interessato ai sensi della legge n. 241 del 2006, ritenendo che egli avesse commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, un reato continuato per il quale era stata inflitta la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 400 di multa. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, ai fini della revoca del beneficio, non dovesse considerarsi la pena complessiva derivante dal cumulo giuridico della continuazione, ma la pena relativa alla singola violazione più grave; pertanto, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente applicato l'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della concessione o della revoca dell'indulto, quando il nuovo reato è un reato continuato occorre avere riguardo alla pena riferibile a ciascuno dei reati unificati nella continuazione e non alla pena complessiva derivante dal cumulo giuridico. Poiché l'ordinanza impugnata aveva invece fatto riferimento soltanto al titolo del reato e alla pena complessiva, senza verificare la pena per ciascuna condotta, la Corte ha annullato il provvedimento con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.p.

    indica il potere del giudice dell'esecuzione di provvedere sulla revoca del beneficio

  • legge 31 luglio 2006, n. 241

    disciplina l'indulto e, all'art. 1, comma 3, prevede la revoca del beneficio in caso di commissione di determinati reati nel quinquennio

  • art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006

    la revoca dell'indulto va verificata in relazione ai presupposti previsti dalla norma, tenendo conto della pena riferibile a ciascun reato in caso di continuazione

  • artt. 81 cpv., 648, 491 c.p.

    integrano il reato continuato oggetto della nuova condanna richiamata dal giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Ai fini della concessione o della revoca dell'indulto, quando il nuovo illecito è stato giudicato come reato continuato, il parametro di verifica non è la pena complessivamente irrogata per il cumulo giuridico, ma la pena riferibile a ciascuno dei singoli reati unificati dalla continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la revoca di un beneficio condizionato alla mancata commissione di ulteriori reati, deve motivare specificamente sull'applicazione del criterio giurisprudenziale pertinente e non può limitarsi a richiamare il solo titolo del reato o la sola pena complessiva.
  • La mancata considerazione della distinzione tra pena complessiva della continuazione e pena delle singole violazioni integra violazione di legge censurabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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