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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato personalmente un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto. Dalla sentenza risulta che il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo affrontato dalla Corte non attiene al merito della decisione di sorveglianza, ma alla validità formale dell'impugnazione, ritenuta proposta in violazione del requisito di assistenza tecnica imposto per il ricorso per cassazione dell'imputato e del condannato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo il 3 agosto 2017, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione dell'imputato e quindi anche del condannato, proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando risulta immediatamente dalla mancanza del requisito di sottoscrizione tecnica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono ragioni per escluderne la colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista per l'imputato/condannato.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta per il ricorso per cassazione integra un vizio immediatamente rilevabile che consente la declaratoria di inammissibilità de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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