Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. In primo grado egli era stato ritenuto colpevole del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per avere trasgredito la prescrizione dell'obbligo di presentazione al commissariato della polizia di Stato indicato nel provvedimento di prevenzione, in un arco temporale decorrente dal 27 febbraio 2020 sino all'attualità. La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per un distinto episodio del 24 agosto 2020, perché già coperto da precedente giudicato, aveva concesso le attenuanti generiche e aveva rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, confermando per il resto la responsabilità. Con il ricorso si deduceva un vizio di motivazione manifestamente illogica, sostenendo sostanzialmente che la Corte territoriale avesse mal valutato la prova e che dovesse essere riconosciuto un errore scusabile, invocando anche la mancata considerazione di un asserito ricovero ospedaliero nelle giornate contestate. Veniva inoltre censurato il diniego di una pena sostitutiva, ritenuto illegittimo perché il giudice d'appello avrebbe attribuito rilievo a precedenti penali e a una presunta inaffidabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la decisione impugnata si è conformata al consolidato principio secondo cui le prescrizioni accessorie della misura di prevenzione di cui all'art. 8 d.lgs. 159/2011 integrano il precetto dei reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, dello stesso decreto, sicché la loro violazione, se consapevole e apprezzabile, integra il reato. Ha rilevato che la Corte di appello aveva adeguatamente accertato la mancata presentazione al commissariato nei giorni indicati e che il ricorrente non aveva specificamente contestato tale circostanza. Ha inoltre ritenuto immune da vizi logici il diniego dell'errore scusabile, poiché non era stata provata la dedotta degenza ospedaliera, e ha considerato congrua la valutazione di inidoneità del ricorrente a beneficiare di una pena sostitutiva, tenuto conto dei precedenti penali e della reiterata inosservanza delle prescrizioni di prevenzione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla sanzione per ricorsi colposamente inammissibili.
Norme richiamate
richiamato per la contestazione del vincolo della continuazione nel capo di imputazione, senza specifiche questioni interpretative in sentenza
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
la violazione consapevole delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale integra il reato contestato
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011
il precetto penale è integrato dalle prescrizioni accessorie della misura di prevenzione
le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale hanno efficacia integrativa del precetto e la loro violazione consapevole rileva ai fini penali
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità colposa
Massime di principio
- In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie previste dalla disciplina della prevenzione hanno funzione integrativa del precetto penale: la loro violazione, se apprezzabile e consapevole, può integrare il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché sollecita una rivalutazione di merito non consentita.
- L'errore scusabile in relazione alla violazione di prescrizioni di prevenzione non può essere affermato in assenza di prova concreta del fatto impeditivo allegato, come un ricovero ospedaliero nei giorni contestati.
- Il diniego di una pena sostitutiva è censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione manifestamente illogica; è invece legittimo quando il giudice valorizza elementi concreti di inaffidabilità e la storia criminale dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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