Cassazione Penale, Sentenza n. 36326/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione volto ad ottenere l'annullamento della sentenza di appello. Due censure principali: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. per omessa valutazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, attinente al motivo del rientro in Italia (nascita della figlia) e alla condotta successiva; 2) violazione dell'art. 442 c.p.p. per omissione nell'applicare la diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato. Il Procuratore Generale ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla pena.
La decisione
Il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo sul merito (cioè una censura motivazionale) inidoneo a rimuovere la valutazione negativa del profilo soggettivo dell'imputato, per cui tale censura è stata respinta. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche e applicato la diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis c.p., ma aveva omesso di applicare la diminuzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.). Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e l'ha ridotta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione applicando la diminuzione di un terzo per il giudizio abbreviato. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato per il reato contestato; utilizzata come riferimento della fattispecie ma senza essere oggetto diretto della censura di legittimità qui decisa
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente in relazione al rientro per motivi familiari; la Corte ha ritenuto la censura sul punto come una critica di merito della valutazione e ha confermato la valutazione negativa del profilo soggettivo (pregressa condanna per stupefacenti), quindi non ha riconosciuto la non punibilità
Norma richiamata dalla Corte d'appello per applicare una diminuzione nella commisurazione della pena; la Corte di Cassazione ha rilevato che, pur applicata tale diminuzione, è mancata l'applicazione concorrente della diminuzione prevista per il rito abbreviato
Prevede la diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato (di regola un terzo). La mancata applicazione di tale diminuzione nella determinazione della pena ha costituito motivo fondato di annullamento senza rinvio limitatamente alla pena
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va invocata e motivata con elementi che contrastino chiaramente la valutazione negativa del profilo soggettivo: la sola ragione di rientro per motivi familiari può non essere sufficiente se emergono precedenti rilevanti
- Se la sentenza riconosce le attenuanti generiche e applica diminuzioni, il giudice deve comunque valutare e applicare tutte le diminuzioni obbligatorie o previste dalla legge (es. quella per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p.); l'omissione è motivo di annullamento limitato alla pena
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'errore riguarda soltanto la determinazione della pena e la correzione è possibile in via diretta (es. applicazione automatica della diminuzione per il rito abbreviato)
- In sede di ricorso è utile proporre censure sia di merito sia formali/procedurali: le censure procedurali (omissione di applicare una diminuzione di pena prevista dalla legge) possono essere più efficaci e condurre a rideterminazioni immediate della pena
- Il Procuratore Generale può chiedere l'annullamento limitatamente alla pena; ciò può facilitare una riduzione immediata senza rinvio quando la modifica richiesta è di semplice applicazione normativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →