Cassazione Civile, Sentenza n. 4941/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Enel impugnava l'avviso di accertamento TOSAP 2012 emesso dal Comune in autotutela sostitutiva dopo precedente annullamento; lamentava (1) illegittimità dell'esercizio del potere di autotutela sostitutiva per vizi sostanziali e in assenza di elementi sopravvenuti; (2) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; (3) errata applicazione della tariffa ordinaria nonostante Enel svolga attività strumentale alla erogazione di pubblico servizio e dunque sarebbe dovuta spettare la tariffa agevolata prevista dagli artt. 46-47 d.lgs. 507/1993 e dall'art. 63, comma 2, lett. f) d.lgs. 446/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi: ha confermato la legittimità dell'esercizio dell'autotutela tributaria finché non è formato il giudicato o non è decorso il termine di decadenza e ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato (la prova della pretesa può essere fornita anche in giudizio ai sensi dell'art.7 l.212/2000). Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, in materia di TOSAP, la società produttrice di energia elettrica rientra tra i soggetti cui applicare la disciplina agevolata dell'art.63, comma 2, lett. f) d.lgs. 446/1997 perché svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (la filiera elettrica va intesa unitariamente; la produzione è fase funzionale alla rete). Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale motivo e la causa è rimessa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il giudizio di merito e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
art. 2-quater, d.l. n. 564/1994
Disciplina le forme e modalità dell'autotutela tributaria; la Corte conferma che l'autotutela può essere esercitata sino a quando non sia formato il giudicato o non sia decorso il termine di decadenza
artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973
artt. 42 e 43, d.P.R. n. 600/1973
Regole sulla motivazione e quantificazione dell'imposizione; la Corte ha ritenuto che l'avviso consentiva al contribuente di conoscere 'an' e 'quantum' ed era pertanto sufficiente
art. 7, legge n. 212/2000
Stabilisce il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento e consente che la prova della pretesa tributaria sia fornita in giudizio; la Corte lo applica per dire che la motivazione può essere integrata in giudizio nella misura consentita dalla legge
art. 1, comma 162, legge n. 296/2006
art. 1, comma 162, legge n. 296/2006
Richiamato in relazione alla disciplina procedimentale e probatoria degli atti tributari; contestazione ritenuta assorbita dalle valutazioni sul merito della motivazione
artt. 46 e 47 d.lgs. n. 507/1993
artt. 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993
Prevedevano criteri particolari di determinazione della TOSAP per occupazioni con impianti di erogazione di pubblici servizi; la Corte spiega che parte di tali disposizioni è stata sostituita/armonizzata con l'art.63 del d.lgs. 446/1997 e che il criterio agevolato va applicato alle occupazioni strumentali alla rete
art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Prevede la misura speciale del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e attività strumentali; la Corte afferma che tale norma si applica anche alle società di produzione di energia quali soggetti strumentali alla rete, spettando quindi la tariffa agevolata
art. 50, d.lgs. n. 507/1993
Imponendo l'obbligo di denuncia dell'occupazione da parte del contribuente, non preclude però l'applicazione del regime agevolato: la mancata denuncia legittima la liquidazione d'ufficio ma non esclude l'applicabilità della tariffa agevolata se ricorrono i presupposti
Massime di principio
- L'autotutela dell'ente impositore è legittima fintanto che non è intervenuto giudicato sull'atto impugnato e non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento; l'amministrazione può annullare e sostituire atti viziati anche per vizi sostanziali entro tali limiti
- L'avviso di accertamento soddisfa il requisito della motivazione se mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum); la prova della pretesa può, entro i limiti normativi, essere integrata e fornita in giudizio secondo art.7 l.212/2000
- In tema di TOSAP/COSAP, il regime tariffario agevolato previsto per le occupazioni funzionali alle reti di erogazione di pubblici servizi si applica anche alle società che svolgono attività strumentale alla fornitura del servizio (es. produzione di energia), indipendentemente dalla loro natura giuridica o dalla presenza di scopo di lucro
- La mancata presentazione della denuncia richiesta per la quantificazione non impedisce l'applicazione del regime tariffario agevolato: l'ente può liquidare d'ufficio sulla base delle informazioni disponibili, ma deve applicare il criterio tariffario correttamente qualificato
- In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione valutazioni di fatto e la congruità della motivazione nel merito: le doglianze che implichino rivalutazioni probatorie sono inammissibili salvo profili di diritto
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