Cassazione Civile, Ordinanza n. 22305/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di transazione intercorso tra le parti, nel quale il ricorrente deduceva inadempimenti della controparte. In primo grado il Tribunale aveva accertato l'inadempimento dei convenuti, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Corte d'appello aveva poi respinto integralmente l'impugnazione, confermando che le circostanze allegate non erano provate in modo idoneo. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancata considerazione del preteso divieto di parcheggiare più di tre autovetture lungo il vialetto di accesso; (2) la stessa violazione, sotto il profilo del dedotto svolgimento da parte dei convenuti di attività commerciale e artigianale nell'abitazione, in asserito contrasto con sentenza amministrativa, certificato di destinazione d'uso e visure camerali; (3) ancora violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per il mancato accoglimento della domanda relativa all'obbligo di mantenere pulita la canna fumaria, che avrebbe evitato il diffondersi di fuliggine, con omesso esame della relazione del CTU e del consulente di parte; (4) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per asserita apparenza della motivazione; (5) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 1226, 2056, 2697 c.c. per il mancato espletamento di una CTU e per il diniego della liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, pur formalmente formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, già scrutinata dai giudici di merito; ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. poiché la censura non riguardava l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma solo la diversa valutazione del materiale probatorio; ha ritenuto corretta l'esclusione della violazione dell'art. 2697 c.c. perché i fatti costitutivi della pretesa non risultavano provati. Il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d'appello era chiara, comprensibile e coerente con la ratio decidendi, essendo fondato sul difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la liquidazione equitativa presuppone infatti che il danno sia stato previamente provato e accertato, mentre nella specie i giudici di merito avevano concordemente ritenuto insussistente il danno. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte dalle parti.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre appartengono al merito e non sono sindacabili come violazione di legge.
La censura è infondata se i giudici di merito hanno ricostruito i fatti costitutivi della pretesa come non provati; la norma non consente di sovvertire l'accertamento di fatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è tale quando la ragione della decisione sia chiaramente percepibile.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
La censura è stata ritenuta inammissibile, non emergendo un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato decisivo per la ratio della sentenza.
La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo dopo la prova dell'esistenza del danno e quando la sua esatta quantificazione sia difficile o impossibile.
La liquidazione del danno segue i criteri del danno aquiliano, ma presuppone pur sempre la prova del pregiudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare la diversa ponderazione delle prove legittimamente acquisite.
- La censura ex art. 2697 c.c. è inammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sui fatti costitutivi della domanda.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale contenuto argomentativo o non consenta di comprendere la ratio decidendi; non quando la motivazione sia sintetica ma chiara.
- La liquidazione equitativa del danno non può sostituire la prova dell'esistenza del danno: essa opera solo nella fase di quantificazione di un pregiudizio già accertato e di difficile esatta determinazione.
- Le censure che formalmente denunciano violazioni di legge ma tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.
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