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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06680/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una pronuncia della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità di una pluralità di atti tra alcuni familiari e un terzo: una compravendita di quota di un immobile in Firenze, un conferimento nella società Trittico s.a.s. di immobili siti in Siena e una successiva cessione di quota della stessa società. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione articolando quattro motivi. Con il primo hanno dedotto violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto provata la simulazione assoluta dei negozi sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con il secondo hanno denunciato un vizio motivazionale, poi prospettato anche come anomalia riconducibile all'art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando affermazioni tra loro incompatibili nella motivazione della simulazione assoluta. Con il terzo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato le critiche del consulente di parte alla stima dei valori immobiliari, utilizzata come indice della gratuità degli atti. Con il quarto hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo in relazione al conferimento degli immobili senesi alla società, sostenendo che la successiva stipula di contratti di locazione da parte della società con terzi fosse incompatibile con la tesi della simulazione assoluta del conferimento stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2729 c.c. valutando globalmente gli indizi e non atomisticamente, e che la prova presuntiva della simulazione può fondarsi sulla convergenza di più elementi anche singolarmente non decisivi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano trascritto il contenuto rilevante della consulenza tecnica d'ufficio né le osservazioni del consulente di parte; inoltre ha precisato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici e non mere risultanze istruttorie. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che dalla sentenza impugnata risultava che il conferimento degli immobili era effettivamente riferito a tutti gli immobili senesi del disponente e che l'operazione era stata considerata finalizzata all'avvio di un'attività comune mai iniziata. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni richiede che gli indizi, valutati complessivamente e non in modo atomistico, siano gravi, precisi e concordanti; non occorre che ogni singolo indizio sia da solo decisivo, essendo sufficiente la loro convergenza globale verso il fatto ignoto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il corretto parametro di censura quando si deduce la falsa applicazione dei requisiti della presunzione semplice e non la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla parte come possibile riqualificazione del vizio denunciato, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori o di critiche peritali.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la puntuale indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di simulazione negoziale, la prova presuntiva può fondarsi su una pluralità di circostanze convergenti, da apprezzare nel loro complesso e non separatamente, purché consentano di risalire in modo probabile al fatto ignoto.
  • La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile quando il giudice di merito utilizzi indizi non idonei a integrare i requisiti della presunzione; resta invece preclusa una rivalutazione del merito fondata sulla diversa lettura dei singoli elementi probatori.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare il mancato esame di meri elementi istruttori, come osservazioni peritali, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
  • Il ricorso per cassazione che contesti una consulenza tecnica o altri atti istruttori deve riportare in modo specifico il contenuto rilevante degli atti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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