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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18118/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordine di rigetto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati tra cui l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/90). La ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, sostenendo che il Tribunale si era limitato a riprodurre le valutazioni dell'accusa valorizzando solo il vincolo parentale con il coindagato Rocca Giuseppe e non provando un pactum sceleris rispetto a singoli episodi di spaccio; (2) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in particolare alla concreta pericolosità di reiterazione, considerata la patologia depressiva della ricorrente e la terapia con antidepressivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria con richiamo a dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, e che la motivazione del riesame si saldasse con l'ordinanza del GIP formando un corpo argomentativo coerente. Ha escluso che il mero legame parentale fosse l'elemento decisivo, evidenziando invece la partecipazione concreta della ricorrente alla vita e all'operatività dell'associazione (con contributi organizzativi, pianificazione di furto di piante di canapa e progetto di piantagione indoor). Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto non superata la presunzione relativa di necessità della misura (art. 275, comma 3 c.p.p.), valutando irrilevante lo stato di salute preesistente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'adempimento dell'obbligo di comunicazione al detenuto da parte del direttore dell'istituto di detenzione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni.

  • art. 273 c.p.p. comma 1-bis

    Richiamata per chiarire che, in sede cautelare, è richiesta la sussistenza di gravi indizi e non la prova piena; il riferimento ai commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p. non comporta l'applicazione del criterio del comma 2 di quell'articolo.

  • art. 192 c.p.p.

    Distinzione tra criteri probatori del giudizio di merito (comma 2) e valutazione degli indizi in sede cautelare; la Corte sottolinea che non si richiede la stessa qualificazione degli indizi prevista per il giudizio definitivo.

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse vinta dalle allegazioni difensive, incluso lo stato di salute preesistente.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso che deduca insussistenza degli indizi o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; il ricorso è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Obbligo del direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento; indicato per l'adempimento formale conseguente alla decisione.

Massime di principio

  • In fase cautelare la valutazione richiede la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena: le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni possono costituire base sufficiente se adeguatamente motivate.
  • La Corte di merito può integrare e conformare la motivazione del primo giudice; l'aggregazione di motivazioni omogenee forma un corpo argomentativo complessivo che ostacola la censura in Cassazione quando non vi sia manifesta illogicità.
  • Il rapporto di parentela con un indagato, se non accompagnato da elementi concreti di partecipazione, è insufficiente; tuttavia, se sussistono prove di coinvolgimento operativo, il vincolo parentale perde rilievo e concorre alla gravità indiziaria.
  • Le patologie o le terapie del ricorrente non escludono automaticamente le esigenze cautelari, soprattutto se sono antecedenti ai fatti e non hanno impedito la partecipazione alle condotte contestate.
  • La destinazione dell'abitazione a base logistica dell'associazione può giustificare il rifiuto di misure meno afflittive (es. domiciliari).
  • In Cassazione i motivi che si risolvono in valutazioni alternative dei fatti (ricostruzione del merito) sono spesso inammissibili se non denunciano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione impugnata.
  • Chi impugna deve offrire censure concrete e circostanziate: censure generiche sulla motivazione o riproposizione di ricostruzioni alternative dei fatti difficilmente superano il filtro di ammissibilità.

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