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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24179/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego del nulla osta alla fruizione del credito d'imposta (art. 1, commi 271-279, l. n. 296/2006) per mancata presentazione, unitamente al formulario telematico, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente aiuti di Stato dichiarati incompatibili; la società aveva comunque trasmesso la dichiarazione il 5/9/2008, fuori dal termine perentorio previsto (13/7/2008). L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia (termine perentorio già decorso il 13.7.2008, con la conseguente decadenza dal beneficio per la mancata presentazione contestuale della dichiarazione sostitutiva), ha rigettato il primo motivo (motivazione della CTR ritenuta sufficiente rispetto al minimo costituzionale) e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della Bawer. La sentenza impugnata è stata cassata con riferimento al motivo accolto e, deciso il merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente: dunque viene confermato il diniego del nulla osta e la decadenza dall'agevolazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006

    Disciplina il credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali destinati ad aree svantaggiate; il beneficio è subordinato alle condizioni e agli adempimenti (tra cui la dichiarazione di cui alle norme successive) previsti dalla normativa e dai provvedimenti attuativi.

  • art. 2, d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (conv. l. 2 agosto 2008, n. 126)

    "i soggetti interessati inoltrano per via telematica ... entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura ... a pena di decadenza dal contributo"

    Stabilisce che per i progetti già avviati il formulario telematico deve essere inviato entro termini perentori (a pena di decadenza) e che l'inoltro vale come prenotazione; implica l'obbligo di corredare il formulario dei dati richiesti, compresa la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti automatici.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008

    "per i progetti di investimento già avviati ... il formulario deve essere presentato ... dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;"

    Ha fissato il termine per la presentazione del formulario (periodo perentorio) e ha richiesto la compilazione della sezione con l'indicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva; il termine indicato è perentorio e non può essere sanato da successive dilazioni amministrative.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007

    Approvava il modello di dichiarazione sostitutiva concernente gli aiuti di Stato incompatibili e le modalità di presentazione; tale modello doveva essere usato per gli aiuti automatici e la dichiarazione doveva essere presentata al momento della richiesta (invio del formulario).

  • d.P.C.M. 23 maggio 2007, artt. 5 e 6

    "Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione ... è effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima."

    Differenzia la modalità di acquisizione della dichiarazione tra aiuti non automatici (durante l'istruttoria) e aiuti automatici (contestualmente alla richiesta all'Agenzia); per gli aiuti automatici la dichiarazione deve essere presentata insieme all'istanza telematica.

  • art. 16-bis, comma 11, legge n. 11/2005 (rifusione della disciplina art.1, comma 1223, l. n. 296/2006)

    "subordina il diritto ... all'obbligo di dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato ... aiuti ... individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea."

    Il requisito della dichiarazione sostitutiva è legittimo e compatibile con il diritto dell'UE: lo Stato può prevedere requisiti aggiuntivi per l'accesso a agevolazioni fiscali e negare il beneficio in caso di mancata produzione.

  • art. 3, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    La previsione di termini amministrativi (es. 60 giorni per l'entrata in vigore di adempimenti) non prevale sulle scadenze stabilite da norme di rango ordinario: la conoscibilità normativa non può essere sostituita da un diverso termine amministrativo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992; art. 132 c.p.c.; art. 360 cod. proc. civ.; art. 112 cod. proc. civ.; art. 53 d.lgs. 546/1992

    Riferimenti procedurali: art.36/132 e art.360 riguardano i vizi di motivazione e la rilevanza in Cassazione; art.112 e art.360/360 primo comma n.4 e n.3 sono stati richiamati in relazione ai c.d. vizi di motivazione e alla denuncia di violazione di legge. Art.53 d.lgs. 546/1992 richiede motivi specifici nell'appello, ma la Corte osserva che in materia tributaria la reiterazione di argomenti di primo grado può essere considerata sufficiente per la specificità del motivo d'appello.

Massime di principio

  • Per gli aiuti automatici la dichiarazione sostitutiva concernente aiuti di Stato incompatibili deve essere presentata unitamente all'invio telematico del formulario; la mancata allegazione può legittimamente fondare il diniego del beneficio.
  • I termini fissati dalla normativa o dai provvedimenti attuativi per la presentazione delle istanze (es.: termine perentorio del formulario) producono decadenza dal beneficio se non rispettati; eventuali dilazioni concesse dall'amministrazione non trasformano la natura perentoria del termine né possono sanare la decadenza prevista dalla legge.
  • La mera complessità o la 'non agevole conoscenza' di disposizioni non elimina automaticamente la decadenza: il contribuente deve attenersi alle scadenze normative/provvedimentali notificate o pubblicate, salvo prova rigorosa e specifica dell'impossibilità di conoscere o rispettare i termini.
  • In sede di impugnazione tributaria l'Amministrazione può, reiterando in appello le stesse ragioni già poste in primo grado, considerarsi assolto l'onere di specificità dei motivi ai sensi dell'art.53 d.lgs. 546/1992, dato il carattere pienamente devolutivo dell'appello in materia tributaria.
  • In Cassazione il giudizio sul vizio di motivazione è limitato: è sindacabile la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o contraddittoria o incomprensibile; motivazioni sintetiche ma comprensibili soddisfano il minimo costituzionale.
  • Se si vuole contestare inammissibilità o specificità di un motivo d'appello e ci si ritiene soccombenti su tale punto, l'eventuale mezzo utile è il ricorso incidentale condizionato; non è sufficiente riproporre la questione solo con il controricorso.

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